IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, ed in particolare: 
    l'articolo 53, comma 8, con il quale sono stabilite  disposizioni
per la presentazione  della  dichiarazione  annuale  di  consumo  per
l'accertamento  del  debito   tributario   in   materia   di   accisa
sull'energia elettrica; 
    l'articolo 56, con il quale sono stabilite le disposizioni per il
pagamento dell'accisa sull'energia elettrica e le  modalita'  per  il
versamento delle rate di acconto  mensili  prevedendo  anche  che  le
somme  eventualmente  versate  in  piu'  del  dovuto  possano  essere
detratte dai successivi versamenti di acconto; 
    l'art. 60, che prevede  che  le  disposizioni  del  titolo  II  -
Energia elettrica - del Testo unico, ad eccezione di quanto  disposto
dall'art. 52, comma 3, valgono anche per le addizionali  sull'energia
elettrica quando per la loro applicazione  sono  previste  le  stesse
modalita' dell'accisa; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, con la  quale  si  attribuisce
delega al Governo in materia di federalismo  fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  ed   in
particolare l'articolo 18, comma 5, con il quale e' stata  stabilita,
a decorrere dall'anno 2012, la soppressione, nelle Regioni a  statuto
ordinario,  dell'addizionale  provinciale   all'accisa   sull'energia
elettrica  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20,  prevedendo,
contestualmente, la rideterminazione, da effettuare con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  dell'aliquota  di  accisa
sull'energia elettrica in misura tale che  l'aumento  della  medesima
aliquota di accisa  garantisca  maggiori  entrate  pari  alle  minori
entrate derivanti dalla soppressione della predetta addizionale nelle
Regioni a statuto ordinario, destinando il gettito allo Stato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 304 del 31 dicembre 2011, con il quale e' stata aumentata
l'aliquota di accisa sull'energia elettrica consumata  per  qualsiasi
uso in locali e luoghi diversi dalle  abitazioni,  in  modo  uniforme
sull'intero  territorio  nazionale  ed  in  modo  da  comprendere  la
predetta addizionale provinciale  all'accisa  sull'energia  elettrica
garantendo in tal modo  l'equivalenza  del  gettito  precedente  alla
soppressione della  predetta  addizionale  cosi'  come  previsto  dal
predetto articolo 18, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  68  del
2011; 
  Visto l'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  con  il  quale  si  e'
provveduto ad abrogare, con decorrenza 1° aprile  2012,  il  predetto
articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 stabilendo in  tal  modo
la soppressione della predetta  addizionale  all'accisa  sull'energia
elettrica anche nelle Regioni a statuto speciale; 
  Considerato  che  le  risorse  derivanti  dall'applicazione   della
soppressa addizionale all'accisa  sull'energia  elettrica  in  favore
delle province relativamente  alle  utenze  con  potenza  disponibile
superiore a 200 kW, sono state versate all'erario; 
  Considerato che con il predetto decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  30  dicembre  2011  la  misura   della   soppressa
addizionale  all'accisa  sull'energia  elettrica  in   favore   delle
province e' stata considerata ai fini del  calcolo  dell'aliquota  di
accisa sulla medesima energia elettrica; 
  Ritenuto che si rende necessario ed  urgente  emanare  disposizioni
ulteriori al predetto decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 30 dicembre 2011 al fine di definire le modalita' con cui  le
somme  afferenti  la  soppressa  addizionale  provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica, versate in misura eccedente rispetto a quanto
dovuto e confluite all'erario, possano essere detratte, dai  soggetti
obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, dalle rate
di acconto da versare sul medesimo tributo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Utilizzo degli eventuali crediti erariali 
               dell'addizionale sull'energia elettrica 
 
  1.  Le  somme  relative  all'addizionale   provinciale   all'accisa
sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma  1,  lettera  c),
del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, versate all'erario
ai sensi del comma 4, secondo periodo, del medesimo  articolo  6,  in
eccedenza di quanto dovuto, quali risultano  dalla  dichiarazione  di
consumo di cui all'articolo 53, comma 8, del decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  relativa  all'anno  2011,  possono   essere
detratte, previa apposita comunicazione, fino alla concorrenza  della
medesima eccedenza, dai versamenti delle rate di acconto  dell'accisa
sull'energia elettrica  ai  sensi  dell'articolo  56,  comma  1,  del
predetto decreto legislativo n. 504 del 1995,  a  valere  dalla  rata
avente scadenza  successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. La comunicazione di cui al comma  1  e'  presentata  all'Agenzia
delle dogane dal soggetto che intende  avvalersi  della  facolta'  di
detrazione  dai  versamenti  delle  rate   di   acconto   dell'accisa
sull'energia elettrica. 
  3. La detrazione di  cui  al  comma  1  non  opera  per  i  crediti
derivanti dai versamenti per addizionale di cui all'articolo 6, comma
1,  lettera  c),  del  decreto-legge  28  novembre  1988,   n.   511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio  1989,  n.  20,
qualora il presupposto d'imposta si sia verificato nel territorio  di
una regione a Statuto speciale. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 384