IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 23 dicembre  2011  dall'impresa
Diachem Spa, sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale 15,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato Ridomil Gold  R  SC  contenente  le
sostanze attive metalaxyl-m e rame da solfato  tribasico,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Cumeta Flow registrato al n. 10701
con decreto direttoriale  in  data  15  febbraio  2001  e  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28  giugno  2012,
dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Cumeta Flow registrato al n.10701; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 29  luglio  2003  di  recepimento
della direttiva 2002/64/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva metalaxyl-m nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza  della  sostanza  attiva  metalaxyl-m  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31  dicembre  2015
in attuazione della direttiva 2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'allegato III
del decreto legislativo 194/95; 
  Visti gli atti  con  i  quali  l'impresa  ha  comunicato  di  voler
cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario  in  oggetto  in
Ridomil Gold Liquido; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  30  giugno  2013,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del  15  settembre  2009,
entro i termini prescritti da quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2013, l'Impresa Diachem Spa, sede  legale  in  Albano  S.  Alessandro
(BG), via Tonale 15, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato  RIDOMIL  GOLD  R  LIQUIDO  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 200 - 500; L l
- 4 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il prodotto  e'  preparato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa:
Diachem Spa - U.P. Sifa, Caravaggio (BG). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15348. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello