IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
                             DEL DEMANIO 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
«Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n.
137»; 
  Visto lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal  Comitato
di  gestione  nella  seduta  del  19  dicembre  2003,  approvato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  28  gennaio  2004  e
modificato e integrato con delibera del Comitato di gestione adottata
nella seduta  del  30  dicembre  2008,  modificato  e  integrato  con
delibera del Comitato  di  gestione  adottata  nella  seduta  del  29
gennaio 2010, approvato dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
il 23 febbraio 2010  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 2010; 
  Visto,  altresi',  il  vigente  Regolamento  di  amministrazione  e
contabilita' dell'Agenzia del Demanio; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
ed in particolare gli articoli 2 e 4, che disciplinano i  termini  di
conclusione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione  delle
unita' organizzative responsabili della  relativa  istruttoria  e  di
ogni  altro  adempimento  procedimentale  nonche'  dell'adozione  del
provvedimento finale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»,  che,  modificando  l'articolo  2  della
legge n. 241/1990, all'articolo  7  prevede  che  gli  enti  pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i  termini  non
superiori a  novanta  giorni  entro  i  quali  devono  concludersi  i
procedimenti di propria competenza; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro   per   la
semplificazione  normativa  il  12  gennaio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  76  del  1°  aprile
2010, recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo  7
della citata legge n. 69/2009; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica n. 54583 dell'8  novembre  2011,
con cui, su richiesta dell'Agenzia del Demanio formulata con nota  n.
6673 del 4 novembre 2011, e' stato precisato che, ai sensi del  comma
3 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, come modificato dal  comma
3 dell'articolo 7 della legge n.  69/2009,  e'  facolta'  degli  enti
pubblici nazionali stabilire, secondo i propri ordinamenti, i termini
non superiori a novanta giorni entro i  quali  devono  concludersi  i
procedimenti di propria competenza; 
  Considerato che, l'articolo 2,  comma  2,  della  citata  legge  n.
241/1990, dispone che i  procedimenti  amministrativi  di  competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali  devono
concludersi entro il termine  di  trenta  giorni,  salvo  il  diverso
termine  previsto  da  disposizioni  di  legge  o  dai  provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
giugno 2011, n. 147 («Regolamento recante attuazione dell'articolo 2,
comma  3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come  modificato
dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia  di  termini,  non
superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi
di competenza del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  della
Scuola superiore dell'economia e delle finanze,  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   dell'Agenzia   delle   entrate,
dell'Agenzia del territorio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia
di finanza e dei Fondi previdenziali e  assistenziali  del  personale
della Guardia di finanza»), che ha abrogato il decreto  del  Ministro
delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678,  che  regolava  i  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi   afferenti   funzioni
pubbliche del citato Dicastero successivamente trasferite all'Agenzia
del Demanio; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  in  via  autonoma,  con  proprio
provvedimento a determinare i termini di conclusione dei procedimenti
di competenza  dell'Agenzia  del  Demanio  non  superiori  a  novanta
giorni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  di  approvazione  del  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  la
legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in  materia
di semplificazione e sviluppo», che, modificando l'articolo  2  della
legge n. 241/1990, all'articolo 1 disciplina i poteri sostitutivi  in
caso di inerzia dell'amministrazione; 
  Considerata, la necessita', a seguito delle profonde e  sostanziali
modifiche normative intervenute, di procedere ad un esame complessivo
dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  dell'Agenzia   del
Demanio, dei tempi di  conclusione  degli  stessi  e  delle  relative
unita' organizzative  responsabili,  nonche'  all'individuazione  dei
soggetti responsabili dei singoli procedimenti  e  dei  titolari  dei
relativi poteri sostitutivi; 
  Vista la delibera del Comitato di Gestione dell'Agenzia del Demanio
adottata nella seduta del 26 settembre 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si  applica  all'attivita'  dell'Agenzia
che si esplica attraverso procedimenti  amministrativi,  promuovibili
d'ufficio o ad iniziativa di parte, posti  in  essere  nell'esercizio
delle funzioni amministrative attribuite dalla legge e  per  i  quali
apposite norme non regolino espressamente la relativa procedura. 
  2. I procedimenti indicati nelle tabelle di cui all'allegato A, che
costituiscono   parte   integrante   ed   essenziale   del   presente
regolamento, debbono concludersi nei termini e con le decorrenze  ivi
indicate, mediante l'adozione di provvedimenti espressi e motivati. 
  3. I procedimenti non inclusi nelle predette tabelle e per i  quali
non siano comunque  previsti  termini  di  legge  o  di  regolamento,
debbono concludersi nel termine massimo  di  trenta  giorni  a  norma
dell'articolo 2,  comma  2,  della  legge  n.  241/1990,  cosi'  come
sostituito dall'articolo 7,  comma  1,  lettera  b)  della  legge  n.
69/2009. 
  4. Per i procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore  del
presente regolamento,  i  termini  di  cui  al  comma  2  iniziano  a
decorrere  dal  giorno  dell'entrata  in  vigore  dello  stesso,  con
esclusione di quei procedimenti per  i  quali  risulti  appositamente
previsto un diverso termine da  altre  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento.