IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
                     del Dipartimento del Tesoro 
 
  Vista  la  legge  23  luglio  2012,  n.116,  recante  ratifica   ed
esecuzione del Trattato  che  istituisce  il  Meccanismo  europeo  di
stabilita' (d'ora in avanti «MES»), con Allegati, fatto  a  Bruxelles
il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 3 ove si prevede: 
    al primo comma, che per l'attuazione  del  Trattato  predetto  e'
autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del  capitale  per
la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato
medesimo,  e  che,  in  relazione  al  versamento  delle   quote   di
contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012  emissioni
di titoli di Stato a medio-lungo termine,  destinando  a  tale  scopo
tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse;  tali  importi
non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato
stabilito dalla legge di approvazione  del  bilancio  e  nel  livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'; 
    al terzo comma, che qualora  non  si  renda  possibile  procedere
mediante le  ordinarie  procedure  di  gestione  dei  pagamenti  alla
sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini  stabiliti,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
autorizzato  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria,  la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sul
pertinente capitolo di spesa,  e'  effettuata  entro  il  termine  di
novanta giorni dal pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95,  recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito con  modificazioni  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed in  particolare  l'art.  23-duodecies,  comma
2-bis, dove si prevede che,  per  garantire  la  maggiore  efficienza
operativa,  ai  fini  della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del
capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.78318 dell'8 ottobre  2012  con  il
quale e'  stata  disposta  l'erogazione  per  la  sottoscrizione  del
capitale per la partecipazione  al  MES,  per  l'anno  2012,  per  un
importo di 5.732.384.000,00 euro, ed e' stato autorizzato il  ricorso
all'anticipazione  di  tesoreria  per  l'erogazione  della  quota  di
competenza; 
  Vista la lettera n. 85774 del 10  ottobre  2012  con  la  quale  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta  del
Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad  erogare
a favore del  MES  il  suddetto  importo  di  5.732.384.000,00  euro;
nonche' la lettera n.0876261/12 del 18 ottobre 2012 con cui la  Banca
d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere, in  occasione  dell'emissione
dei titoli di Stato di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  al
reperimento delle risorse necessarie da destinare alle  finalita'  di
cui all'art. 3 della citata legge n.116 del 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  102831  del  22  dicembre  2011,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2012, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore  della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Visti i decreti in data 28 agosto e 26 settembre 2012, con i  quali
e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche  dei  buoni
del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e  scadenza
1° novembre 2022; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere  destinato  alle
finalita' di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 116 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalita' di cui all'art.
3 della legge n. 116  del  2012,  tutti  citati  nelle  premesse,  e'
disposta l'emissione di una  quinta  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre
2022, di cui al decreto del 28 agosto  2012,  altresi'  citato  nelle
premesse, recante l'emissione  delle  prime  due  tranche  dei  buoni
stessi. L'emissione della predetta  tranche  viene  disposta  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 28 agosto 2012. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  La prima cedola dei buoni  emessi  con  il  presente  decreto,  non
verra' corrisposta dal momento che scadra' alla data  di  regolamento
dei titoli.