IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II del Dipartimento del Tesoro Vista la legge 23 luglio 2012, n.116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (d'ora in avanti «MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 3 ove si prevede: al primo comma, che per l'attuazione del Trattato predetto e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato medesimo, e che, in relazione al versamento delle quote di contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse; tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'; al terzo comma, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 23-duodecies, comma 2-bis, dove si prevede che, per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'; Visto il decreto ministeriale n.78318 dell'8 ottobre 2012 con il quale e' stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2012, per un importo di 5.732.384.000,00 euro, ed e' stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della quota di competenza; Vista la lettera n. 85774 del 10 ottobre 2012 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore del MES il suddetto importo di 5.732.384.000,00 euro; nonche' la lettera n.0876261/12 del 18 ottobre 2012 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei titoli di Stato di cui all'art. 1 del presente decreto, al reperimento delle risorse necessarie da destinare alle finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n.116 del 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Visti i decreti in data 28 agosto e 26 settembre 2012, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato alle finalita' di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 116 del 2012; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonche' del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge n. 116 del 2012, tutti citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° maggio 2012 e scadenza 1° novembre 2022, di cui al decreto del 28 agosto 2012, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 28 agosto 2012. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, non verra' corrisposta dal momento che scadra' alla data di regolamento dei titoli.