IL CAPO REPARTO 
                     sicurezza della navigazione 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE
e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo; 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante  norme
sul riordino della legislazione in  materia  portuale,  e  successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in  data
3 dicembre 2008, n. 211  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 758  in  data  7  luglio  2010,  relativo  al
conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; 
  Visto il decreto dirigenziale in data 5 febbraio 2003, del  Comando
generale del Corpo delle  capitanerie  di  Porto,  con  il  quale  la
societa' Istituto Giordano S.p.A. con sede a Bellaria (Rimini) in via
Rossini, 2 e' stata designata per  l'esecuzione  delle  procedure  di
valutazione della  conformita'  dell'equipaggiamento  marittimo  alle
direttive 96/98/CE; 
  Vista l'istanza in data 26 giugno 2012 con  la  quale  la  societa'
Istituto Giordano  S.p.A.,  ha  richiesto  la  designazione  relativa
all'esecuzione della conformita' per il prodotto di cui  all'allegato
A.1/4.49 Pilot Ladder (gia' A.1/1.42) della direttiva 96/98/CE; 
  Considerato che il prodotto per cui  si  richiede  la  designazione
risultava essere gia'  inserito  all'interno  dei  prodotti  per  cui
l'organismo  con  il  succitato  decreto  di  designazione  e'  stato
autorizzata all'esecuzione della  valutazione  delle  conformita'  di
equipaggiamenti marittimi; 
  Considerato che con la direttiva 2010/68/CE lo stesso  prodotto  e'
stato  trasferito   nella   parte   A.1/4   (Navigation   Equipment),
specificamente all'item A.1/4.49, dell'Allegato  A.1  alla  direttiva
96/98/CE; 
  Considerata la  necessita'  di  rendere  pubblica  la  designazione
dell'organismo anche  per  la  parte  A.1.4,  limitatamente  all'item
A.1/4.49, attraverso l'aggiornamento dell'attuale notifica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' Istituto Giordano S.p.A. con sede a  Bellaria  (Rimini)
via Rossini, 2 e' designata quale organismo di prova, per i moduli B,
D, E ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
6  ottobre  1999,  n.  407  per  l'esecuzione  delle   procedure   di
valutazione della conformita' dei seguenti equipaggiamenti marittimi: 
    allegato A.1/1 alla direttiva 2002/75/CE (Mezzi di  salvataggio):
tutti gli item; 
    allegato   A.1/3   alla    direttiva    2002/75/CE    (Protezione
antincendio): tutti gli item ad esclusione di: 
      A.1/3.9 Impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli
previsti dalla regola II-2/12 della Convenzione Solas; 
      A.1/3.10 Ugelli spruzzatori per impianti  fissi  di  estinzione
incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nel locale macchine; 
      A.1/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio di fiamme  nelle
cisterne delle petroliere; 
      A.1/3.15  Materiali  diversi  dall'acciaio  per  tubolature  di
adduzione di olio e di olio combustibile; 
      A.1/3.28 Sistema antincendio a sprinkler (limitato  alle  teste
sprezzatrici  e  al  sistema  automatico  di  estinzione  incendi  "a
sprinkler" e di segnalazioni incendi p.e. interruttori flusso metrici
e quadri di allarme); 
    allegato A.1/4  alla  direttiva  2010/68/CE  (apparecchiature  di
navigazione): esclusivamente limitato al seguente item: 
      A.1/4.49 Scala per pilota.