IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006 relativo alle specialita' tradizionali  garantite  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle
denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Visti in particolare gli articoli 15 del regolamento (CE)  509/2006
e 11 del regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi  di
certificazione siano conformi alla norma europea EN  45011  e  che  a
decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in  conformita'  della
stessa; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento; 
  Visto l'art. 2 del decreto n. 10006 del 27 aprile  2010,  prorogato
con decreto n. 23734 del 12 ottobre 2011, che sottopone  l'iscrizione
all'elenco di cui all'art. 14, comma 7 della  legge  n.  526  del  21
dicembre  1999  alla  condizione   risolutiva   della   cancellazione
dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa  nel
caso in cui la documentazione  di  sistema  non  risulti  conforme  a
seguito dell'esame effettuato dall'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
  Visto che  l'organismo  «Suolo  e  Salute  s.r.l.»,  unica  tra  le
strutture di cui all'«allegato A» del citato decreto che gia' si sono
adeguate,  sta   ancora   provvedendo   a   modificare   la   propria
documentazione di sistema e che appare  opportuno,  al  fine  di  non
penalizzare il sistema e di non creare un  vuoto  nel  settore  delle
attivita' di controllo sulle produzioni  ad  indicazione  geografica,
concedere una proroga del termine; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La validita'  di  diciotto  mesi  dell'iscrizione  di  «Suolo  e
Salute» nell'elenco di cui all'art. 14 della  legge  n.  526/1999  e'
prorogata in modo improcrastinabile di ulteriori due mesi, sino al 31
dicembre 2012. 
  2. Il mancato adeguamento della documentazione di sistema da  parte
di «Suolo e  Salute»  entro  il  termine  suindicato  comportera'  la
decadenza della sua iscrizione dall'elenco di cui all'art. 14,  comma
7 della legge n. 526/1999 e la revoca delle autorizzazioni concesse. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: La Torre