IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  di  attuazione
della direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio  dei
prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 20, comma 5 il  quale
prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della sanita',  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato siano stabilite le relative tariffe; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria del commercio  e  dell'artigianato  9  luglio
1999 recante: «Determinazione delle tariffe  relative  all'immissione
in commercio di prodotti fitosanitari a copertura  delle  prestazioni
sostenute e rese a richiesta»; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290 e  successive  modificazioni  recante:  «Regolamento  di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,
alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti  fitosanitari
e relativi coadiuvanti»; 
  Visto il regolamento (CE) 882/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali  intesi
a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli alimenti; 
  Visto l'art. 9 della legge 4 febbraio  2005,  n.  11  e  successive
modificazioni   recante:   «Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione  europea  e   sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» ed in particolare: 
    il  comma  2,  il  quale  dispone  che  «Gli  oneri  relativi   a
prestazioni e controlli da eseguire da parte di  uffici  pubblici  ai
fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge
comunitaria per  l'anno  di  riferimento  sono  posti  a  carico  dei
soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio ove cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la
disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo  sono
predeterminate e pubbliche»; 
    il comma 2-bis il quale prevede che «le entrate  derivanti  dalle
tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei  limiti
previsti  dalla  legislazione  vigente   alle   amministrazioni   che
effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione  ai
sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1999 n. 469»; 
  Visto il regolamento (CE) 396/2005 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   «Concernente   i   livelli   massimi   di   residui    di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e  mangimi  di  origine
vegetale e  animale  e  che  modifica  la  direttiva  91/414/CEE  del
Consiglio» e, in particolare, l'art. 42 che prevede  la  possibilita'
per gli Stati membri di richiedere il pagamento di  tasse  o  diritti
per recuperare i costi connessi con l'attivita'  da  essi  svolta  in
applicazione del regolamento stesso; 
  Visto il regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 «Relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE» e in particolare: 
    l'art. 74 concernente la possibilita' per  gli  Stati  membri  di
richiedere il pagamento di tasse o diritti, per  recuperare  i  costi
connessi  con  l'attivita'  da  essi  svolta  in   applicazione   del
regolamento stesso prevedendo eventualmente un  tariffario  di  oneri
fissi in funzione dei costi medi della medesima attivita'; 
    l'art. 80, comma 5, lett. b) il quale fa salve,  per  le  domande
antecedenti al 14  giugno  2011  volte  alla  modifica  o  ritiro  di
un'autorizzazione di prodotti fitosanitari a seguito dell'inserimento
nell'allegato  I  della  direttiva   91/414/CE   o   a   seguito   di
un'approvazione a norma del paragrafo 1  del  medesimo  art.  80,  le
disposizioni  nazionali  previgenti,  da  individuarsi  per  l'Italia
nell'allegato I, lett. c)  del  citato  decreto  interministeriale  9
luglio 1999; 
  Ritenuto, in base ai criteri di cui  all'art.  74  del  regolamento
(CE)  1107/2009,  di  procedere  all'individuazione   delle   tariffe
relative alle  nuove  linee  di  attivita'  introdotte  dal  medesimo
regolamento e di rideterminare le tariffe di  cui  al  su  menzionato
decreto interministeriale del 9 luglio 1999, fatte  salve  quelle  di
cui all'allegato 1, lett.  c)  del  medesimo  decreto  relative  alle
attivita' oggetto della disposizione transitoria di cui all'art.  80,
comma 5, lettera b) dello stesso regolamento (CE) 1107/2009; 
  Ritenuto, altresi', di procedere in base ai criteri di cui all'art.
42 del regolamento (CE)  396/2005  all'individuazione  delle  tariffe
dovute per le attivita' di  valutazione  ai  fini  della  fissazione,
modifica e revisione dei  limiti  massimi  di  residui  dei  prodotti
fitosanitari di cui agli articoli 10 e 12 del medesimo regolamento; 
  Ritenuto  opportuno  definire  oneri  fissi  come  previsto   dagli
articoli 74 del regolamento (CE) 1107/2009 e 42 del regolamento  (CE)
396/2005  in  funzione  dei  costi  medi  dell'attivita'  svolta   in
adempimento di quanto previsto dai citati regolamenti; 
  Considerato  che  Autorita'  competente  per  l'adempimento   degli
obblighi che il regolamento (CE) 1107/2009 e successive modificazioni
e il regolamento (CE) 396/2005 impongono  agli  Stati  membri  e'  il
Ministero della salute - Direzione generale dell'igiene  e  sicurezza
degli alimenti e della nutrizione (DGISAN); 
  Sentite le Associazioni di categoria  maggiormente  rappresentative
nella riunione del 21 dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua e determina gli oneri fissi per il
mantenimento della banca dati dei prodotti fitosanitari in uso presso
la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e  la
nutrizione e le tariffe dovute per la copertura  dei  costi  relativi
alle attivita' svolte dal Ministero della salute in applicazione  del
regolamento  (CE)  396/2005  e  del  regolamento  (CE)  1107/2009   e
successivi regolamenti applicativi, ai fini della: 
    a) valutazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e
dei sinergizzanti, oltre che dei coadiuvanti e dei coformulanti,  che
sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono; 
    b) autorizzazione, immissione sul mercato,  impiego  e  controllo
dei prodotti fitosanitari, cosi'  come  sono  presentati  nella  loro
forma commerciale; 
    c) ogni attivita' connessa alla fissazione,  alla  modifica  o  a
qualsiasi altro lavoro derivante dagli  obblighi  di  adeguamento  in
materia  di  Limiti  Massimi   dei   Residui   (LMR)   dei   prodotti
fitosanitari, cosi' come definiti dall'art. 3  del  regolamento  (CE)
396/2005.