IL DIRETTORE GENERALE 
          delle professioni sanitarie e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante  Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, d.lgs. 25 luglio  1998  n.  286»  e  successive
modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18  ottobre  2004,  n.
334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il d.lgs. 9 novembre 2007, n.  206  concernente  l'attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60, commi 2, 3 e 4 di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in  data  5  giugno  2012,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la Sig.ra Ocoro Cardenas Patricia,  nata
a Florida (Dipartimento di Valle) - Colombia il  giorno  26  dicembre
1976, di cittadinanza colombiana, ha chiesto a  questo  Ministero  il
riconoscimento del  titolo  di  «Psicologo»,  conferito  in  data  13
novembre  2003  dalla  «Universidad  Antonio   Nariño»   di   Bogota'
(Colombia), ai fini dell'esercizio, in Italia, della  professione  di
psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del d.lgs. 9  novembre  2007,  n.  206,  tenutasi  presso
questo Ministero in data 8 ottobre 2012, si e' ritenuto sussistano  i
requisiti  per  il  riconoscimento  del  titolo  in  questione  senza
attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Psicologo», conferito in data 13 novembre  2003  dalla  «Universidad
Antonio Nariño» di Bogota'  (Colombia)  alla  Sig.ra  Ocoro  Cardenas
Patricia, nata a Florida (Dipartimento di Valle) - Colombia il giorno
26 dicembre 1976, di cittadinanza colombiana, e'  riconosciuto  quale
titolo  abilitante  all'esercizio  in  Italia  della  professione  di
psicologo. 
  2. La Dott.ssa Ocoro Cardenas Patricia e', pertanto, autorizzata ad
esercitare  in  Italia  la   professione   di   «Psicologo»,   previa
iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi  dell'art.  3,
comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e  successive
modifiche,  all'albo   degli   Psicologi   -   sez.   A   dell'Ordine
territorialmente competente, che  accerta  la  conoscenza,  da  parte
dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano  l'esercizio  professionale  in  Italia  e  provvede  ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma  8-bis  D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,  qualora  il  sanitario  non  si  iscriva  al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due  anni  dal
suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2012 
 
                                     p. il direttore generale: Parisi