IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni
e in particolare l'art. 18, comma 4, in cui si prevede che  «Ciascuna
universita'  statale,  nell'ambito  della  programmazione  triennale,
vincola le risorse corrispondenti  ad  almeno  un  quinto  dei  posti
disponibili di professore  di  ruolo  alla  chiamata  di  coloro  che
nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o  non  sono  stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a  corsi  universitari
nell'universita' stessa»; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
recante «Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative»  e
successive modificazioni, in cui  si  prevede  che  «Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di  cui
all'art. 3, comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-bis,  13  e  14,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2012  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2012»; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del predetto  decreto-legge,  n.  216  del
2011, in cui si prevede che «All'art. 66, comma 13, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:  "Per  il
triennio  2009-2011"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Per   il
quadriennio 2009-2012". Al  medesimo  comma  e'  soppresso  il  sesto
periodo.»; 
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
cui si dispone che all'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  come  modificato  da  ultimo  dall'art.   1,   comma   3,   del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito  nella  legge  24
febbraio 2012, n. 14, al comma  13  le  parole  «Per  il  quadriennio
2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011»
e, dopo il comma  13,  e'  aggiunto  il  seguente:  «13-bis.  Per  il
triennio  2012-2014  il  sistema  delle  universita'  statali,   puo'
procedere ad assunzioni di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di
ricercatori  a  tempo  determinato  nel  limite  di  un   contingente
corrispondente ad una  spesa  pari  al  venti  per  cento  di  quella
relativa al corrispondente  personale  complessivamente  cessato  dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata  nella
misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per  cento
a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del
contingente delle  assunzioni  (di  cui  ai  periodi  precedenti)  e'
effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, tenuto conto di  quanto  previsto  dall'art.  7  del
decreto  legislativo   29   marzo   2012,   n.   49.   Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone  gli  esiti
al Ministero dell'economia e delle finanze. Al  fine  di  completarne
l'istituzione  delle  attivita',  sino  al  31  dicembre   2014,   le
disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale,  di  cui   ai   decreti   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  8  luglio  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18  novembre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  1°
dicembre 2005.»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49  «Disciplina  per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione  delle  politiche
di bilancio e di  reclutamento  degli  atenei,  in  attuazione  della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma  1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i  criteri  direttivi
stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e in
particolare gli articoli 4, 5, 6  e  7  in  cui  si  disciplinano  le
variabili e i  parametri  da  considerare  al  fine  di  valutare  la
sostenibilita' della spesa per il personale e per l'indebitamento  di
ciascuna Istituzione universitaria; 
  Visto il decreto legislativo 18  luglio  2011,  n.  142  «Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla
provincia di Trento in materia di Universita' degli studi.» ai  sensi
del   quale   spetta   alla   provincia   stabilire,   d'intesa   con
l'universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con  riferimento
all'universita'; 
  Considerato che precedentemente all'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 29  marzo  2012,  n.  49  (18  maggio  2012),  il  regime
assunzionale delle universita'  statali  per  l'anno  2012  e'  stato
regolato dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  66,  comma  13,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge  10  novembre  2008,  n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e  di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
nel rispetto dei limiti alle spese di personale di cui  all'art.  51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Considerato che dall'entrata in vigore del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012) e sino all'entrata in  vigore  del
decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  (7  luglio  2012)  il  regime
assunzionale delle universita'  statali  per  l'anno  2012  e'  stato
regolato  dai  criteri  di  cui  all'art.  7  del  suddetto   decreto
legislativo; 
  Vista  la  nota  n.  66344  dell'11  giugno  2009   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle   ragioneria
generale dello Stato, trasmessa alle Universita' con nota n. 763  del
12 giugno 2009 da parte del MIUR -  Dipartimento  per  l'universita',
l'AFAM e la ricerca; 
  Considerato che dalle rilevazioni  ministeriali  relative  all'anno
2011  concernenti  il   costo   del   personale   delle   Istituzioni
universitarie statali, il costo medio nazionale di 1 professore di  I
fascia  cui  corrisponde  il  coefficiente  stipendiale  di  1  punto
organico e' pari a euro 120.151; 
  Ritenuta la necessita' di  definire  i  criteri  e  il  conseguente
contingente per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14,  comma
3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135 in tema di assunzioni nelle  universita'  statali
per l'anno 2012; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia  di
giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti  e  in  particolare
l'art. 3, comma 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce i  criteri  per  l'attribuzione  a
ciascuna Istituzione universitaria statale del contingente  di  spesa
disponibile per l'anno 2012 espresso in termini  di  punto  organico,
nonche' la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con  quanto
previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  dalla  legge  30
dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.