IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e in particolare l'art. 18, comma 4, in cui si prevede che «Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa»; Visto l'art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» e successive modificazioni, in cui si prevede che «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'art. 66, commi 9-bis, 13 e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2012»; Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge, n. 216 del 2011, in cui si prevede che «All'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "Per il triennio 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2009-2012". Al medesimo comma e' soppresso il sesto periodo.»; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in cui si dispone che all'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilita' della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione universitaria; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla provincia di Trento in materia di Universita' degli studi.» ai sensi del quale spetta alla provincia stabilire, d'intesa con l'universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'universita'; Considerato che precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012), il regime assunzionale delle universita' statali per l'anno 2012 e' stato regolato dalle disposizioni di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nel rispetto dei limiti alle spese di personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (18 maggio 2012) e sino all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (7 luglio 2012) il regime assunzionale delle universita' statali per l'anno 2012 e' stato regolato dai criteri di cui all'art. 7 del suddetto decreto legislativo; Vista la nota n. 66344 dell'11 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle ragioneria generale dello Stato, trasmessa alle Universita' con nota n. 763 del 12 giugno 2009 da parte del MIUR - Dipartimento per l'universita', l'AFAM e la ricerca; Considerato che dalle rilevazioni ministeriali relative all'anno 2011 concernenti il costo del personale delle Istituzioni universitarie statali, il costo medio nazionale di 1 professore di I fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico e' pari a euro 120.151; Ritenuta la necessita' di definire i criteri e il conseguente contingente per l'applicazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in tema di assunzioni nelle universita' statali per l'anno 2012; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e in particolare l'art. 3, comma 1; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce i criteri per l'attribuzione a ciascuna Istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile per l'anno 2012 espresso in termini di punto organico, nonche' la rispettiva assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.