LA COMMISSIONE 
 
    Nella seduta del 5 novembre 2012,  su  proposta  dell'Avv.  Prof.
Nunzio Pinelli, Commissario delegato per il settore, ha  adottato  la
seguente delibera. 
    (Omissis). 
 
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                                                   Delibera n. 12/461 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
  altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
  1990, e successive modificazioni, nel settore elicotteristico 
    Definizioni: 
      AIB: servizio Anti-Incendio Boschivo a mezzo elicottero; 
      Bacino d'utenza: Regione, Provincia Autonoma; 
      Base diurna: base il cui orario di attivita'  e'  compreso  fra
l'alba e il tramonto, secondo le effemeridi; 
      Base H24: base il cui orario di attivita' e' continuo nelle  24
ore; 
      Effemeridi: orari dell'alba e del tramonto del  sole  riportati
su apposite tabelle; 
      HEMS: Helicopter Emergency  Medical  Service,  ovvero  servizio
medico di emergenza con elicottero, svolto sull'intero territorio  di
un dato bacino di utenza eventualmente comprendente le isole. Laddove
l'organizzazione del servizio lo  preveda  esso  contempla  anche  il
servizio di soccorso in montagna; 
      OFFSHORE:  Servizio  di  trasporto   da   e   per   piattaforme
petrolifere e/o navi al largo della costa, comprendente  il  servizio
di emergenza e soccorso per tali installazioni. 
 
                             Articolo 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
    Salvo gli effetti di  future  riorganizzazioni  del  settore,  la
presente  Regolamentazione  si  applica  ai  piloti  di   elicottero,
dipendenti  dalle  imprese  esercenti  servizi  elicotteristici,  con
riguardo alle seguenti attivita': 
      - Servizio HEMS; 
      - Servizio AIB; 
      - Servizio OFFSHORE; 
      - ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della  vita
e della salute. 
 
                             Articolo 2 
 
           Procedure di raffreddamento e di conciliazione 
 
A) Vertenze a carattere aziendale. 
    Il soggetto  collettivo  che  intende  promuovere  un'astensione,
prima della proclamazione della stessa, deve  avanzare  richiesta  di
incontro alla Direzione  aziendale,  specificando,  per  iscritto,  i
motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e  l'oggetto  della
rivendicazione,  eventualmente  proponendo  di  concordare  forme  di
azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine  alla
tutela dei  diritti  costituzionalmente  tutelati  degli  utenti.  Le
motivazioni contenute nella comunicazione dovranno  essere  uguali  a
quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. 
    Entro 5 giorni dal ricevimento della predetta  comunicazione,  la
Direzione aziendale fissa un  incontro  con  il  soggetto  collettivo
richiedente  per  l'esame   della   controversia,   con   l'eventuale
partecipazione  delle  Organizzazioni  sindacali   territoriali.   Se
l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i 5
giorni dal  ricevimento  della  comunicazione,  la  fase  si  intende
esaurita. 
    Il tentativo deve, in ogni caso,  esaurirsi  entro  i  10  giorni
lavorativi successivi alla richiesta. 
    La procedura  prosegue  con  un  tentativo  di  conciliazione  da
esperirsi presso la Prefettura competente per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990,  e  successive
comunicazioni. La convocazione  deve  avvenire  entro  cinque  giorni
lavorativi dalla richiesta avanzata da  una  delle  due  parti  e  il
tentativo di conciliazione deve, in ogni  caso,  esaurirsi  entro  10
giorni dalla richiesta. Entrambe le parti  convocate  sono  tenute  a
presentarsi   e   a   fornire   all'autorita'   amministrativa   ogni
informazione  utile  ai  fini  dell'esperimento  del   tentativo   di
conciliazione. 
B) Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL. 
    1. Il soggetto collettivo che intende  promuovere  un'astensione,
prima della proclamazione della stessa, deve  avanzare  richiesta  di
incontro alle Associazioni datoriali, specificando, per  iscritto,  i
motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e  l'oggetto  della
rivendicazione,  eventualmente  proponendo  di  concordare  forme  di
azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine  alla
tutela dei  diritti  costituzionalmente  tutelati  degli  utenti.  Le
motivazioni contenute nella comunicazione dovranno  essere  uguali  a
quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero. 
    2. Entro 5 giorni dal ricevimento della  predetta  comunicazione,
le  Associazioni  datoriali  fissano  un  incontro  con  il  soggetto
collettivo richiedente per l'esame della controversia.  Se  l'azienda
non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi  i  5  giorni
dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita. 
    Il tentativo deve, in ogni caso,  esaurirsi  entro  i  10  giorni
lavorativi successivi alla richiesta. 
    La procedura  prosegue  con  un  tentativo  di  conciliazione  da
esperirsi presso il Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n.  146  del  1990,  e
successive comunicazioni. 
    La convocazione deve  avvenire  entro  cinque  giorni  lavorativi
dalla richiesta avanzata da una delle due parti  e  il  tentativo  di
conciliazione deve, in ogni caso, esaurirsi  entro  10  giorni  dalla
richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a
fornire all'autorita' amministrativa ogni informazione utile ai  fini
dell'esperimento del tentativo di conciliazione. 
C) Ambito di applicazione 
    In ogni caso, l'attivazione della procedura di  cui  al  presente
articolo, la partecipazione  alla  stessa  e  la  sottoscrizione  dei
relativi  verbali  non  producono  alcun  effetto   ai   fini   della
titolarita'  negoziale  dei  soggetti  collettivi  partecipanti  alle
procedure stesse. 
D) Divieto di azioni unilaterali 
    Durante le procedure  di  cui  al  presente  articolo,  le  parti
eviteranno di  porre  in  essere  azioni  unilaterali  e  le  aziende
sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali
atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che  hanno
dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti
dalla regolarita' e dalla sicurezza dell'esercizio. 
 
                             Articolo 3 
 
                 Periodi di franchigia ed esclusioni 
 
    I periodi di franchigia nei quali non possono  essere  effettuati
scioperi sono individuati come segue: 
      - dal 15 dicembre al 6 gennaio; 
      -  dal  lunedi'  precedente  la  Pasqua  fino   alla   domenica
successiva; 
      - le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal
15 luglio al 31 agosto; 
      - dal quinto giorno precedente al terzo  giorno  successivo  le
giornate di consultazione  elettorale  politica  nazionale,  europea,
referendaria nazionale e regionale  e  amministrativa  parziale,  ivi
compresi gli eventuali turni di ballottaggio. 
    Il giorno iniziale e quello finale dei  periodi  suindicati  sono
compresi nella franchigia. 
 
                             Articolo 4 
 
                       Avvenimenti eccezionali 
 
    In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravita', o di
calamita' naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere  dichiarati  od
in corso di effettuazione, devono essere immediatamente sospesi. 
 
                             Articolo 5 
 
                Preavviso e comunicazione all'utenza 
 
    L'effettuazione  di  ogni  singola  astensione  dal   lavoro   e'
preceduta da  una  specifica  proclamazione  scritta,  contenente  le
motivazioni dello sciopero, le date di esperimento delle procedure di
raffreddamento  e  di  conciliazione,  l'indicazione  della  data   e
dell'ora di inizio e termine dell'astensione,  nonche'  l'indicazione
dell'estensione territoriale della stessa. 
    La proclamazione scritta e' trasmessa, con un preavviso di almeno
10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero,  sia
all'impresa che all'apposito ufficio  costituito  presso  l'autorita'
competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della  legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 
    Il preavviso non puo' essere superiore a 45 giorni. 
    In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e'  fatta
pervenire,  con  un  preavviso  non  inferiore  a  12  giorni,  dalle
Organizzazioni  sindacali  nazionali  alle   Associazioni   nazionali
datoriali di categoria che provvedono a  trasmetterla  alle  imprese,
nonche' all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente
ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge n. 146  del
1990, e successive modificazioni. 
    Qualora le imprese, interessate  dallo  sciopero  nazionale,  non
risultino rappresentate dalle  predette  Associazioni  datoriali,  la
proclamazione  e'  inviata,  contestualmente,  anche   alle   imprese
medesime. 
    Le  aziende  procedono  alle  previste  comunicazioni  all'utenza
almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero. 
 
                             Articolo 6 
 
                        Revoca e sospensione 
 
    Salvo  il  caso  di  accordo,  di  intervento  da   parte   della
Commissione  di  garanzia  o  dell'autorita'  competente  ad  emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge  n.  146  del  1990,  e
successive  modificazioni,  la  revoca  dello  sciopero  deve  essere
comunicata  almeno  cinque   giorni   (esclusi   i   festivi)   prima
dell'effettuazione dello sciopero e di essa deve essere dato annuncio
tramite tutti i possibili mezzi informativi. 
    Ove il quinto giorno antecedente  lo  sciopero  sia  festivo,  la
revoca o la sospensione devono  essere  anticipate  al  primo  giorno
feriale precedente. 
    Al riguardo, le aziende  procedono  alle  previste  comunicazioni
all'utenza almeno 5 giorni prima della data  di  effettuazione  dello
sciopero. 
 
                             Articolo 7 
 
   Proclamazione dello sciopero (divieto di proclamazioni plurime) 
 
    Ogni  proclamazione  deve  riguardare  una  sola  astensione  dal
lavoro. Lo stesso  soggetto,  in  relazione  allo  stesso  bacino  di
utenza,  puo'  procedere  ad  una  nuova  proclamazione   solo   dopo
l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto. 
 
                             Articolo 8 
 
            Intervallo tra successive azioni di sciopero 
 
    Tra  l'effettuazione   di   un'astensione   dal   lavoro   e   la
proclamazione di quella successiva -  anche  riferita  alla  medesima
vertenza e anche se proclamata da diverse Organizzazioni sindacali  -
e' assicurato un intervallo di 10 giorni. 
    Lo  stesso  intervallo  deve  essere  rispettato   in   caso   di
successione di scioperi tra il  servizio  ambulanze  e  quello  delle
eliambulanze  e,  in  ogni  caso,  e'  vietata  la  concomitanza   di
astensioni nei due predetti settori. 
 
                             Articolo 9 
 
           Individuazione delle prestazioni indispensabili 
 
    I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero, le imprese che erogano  i  servizi
garantiscono, durante lo sciopero, secondo le modalita'  definite  al
successivo articolo 10, le seguenti prestazioni indispensabili: 
      - per il servizio HEMS deve essere garantita, per  ogni  bacino
d'utenza, la copertura di almeno il 50 per cento del normale  livello
del servizio; dovranno, in ogni  caso,  essere  garantiti  i  servizi
richiesti per le isole, nel caso tali utenze  siano  servite  da  una
sola base residente, ovvero siano servite  da  una  sola  base  dello
stesso bacino di utenza; in tali casi,  essa  sara'  esonerata  dallo
sciopero; deve essere garantito il servizio di soccorso alpino e  gli
interventi nei quali e' a rischio la vita umana; le missioni in corso
prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine; 
      - per il servizio AIB, deve essere garantita, per  ogni  bacino
d'utenza, la copertura di almeno il 50 per cento del normale  livello
del servizio; nel caso il bacino d'utenza sia  servito  da  una  sola
base,  essa  sara'  esonerata  dallo  sciopero;  le   operazioni   di
spegnimento incendio richieste o  iniziate  prima  dell'inizio  dello
sciopero dovranno essere portate a termine; 
      -  per  il  servizio  Offshore,  devono  essere  garantite   le
emergenze relative alla sicurezza  delle  persone  e  degli  impianti
sulle piattaforme petrolifere e/o navi al largo della costa; nel caso
in cui lo stato del mare  rilevabile  dai  bollettini  fosse  pari  o
superiore a forza  5,  ovvero,  il  giorno  precedente,  forza  4  in
aumento, deve essere garantito anche il  servizio  di  avvicendamento
del personale impiegato su dette piattaforme e/o navi. 
 
                             Articolo 10 
 
            Durata e modalita' dello sciopero, mappature 
 
    10.1 Durata 
    Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare  la
durata di 8 ore di lavoro, per le basi operanti sul  principio  delle
effemeridi, ovvero di 12 ore per le basi operanti h. 24 (0-24). 
    Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa  vertenza
non possono superare la durata di 24 ore continuative. 
    10.2 Modalita' 
    In caso di sciopero, l'azienda stabilira',  di  concerto  con  le
rispettive Rsa/Organizzazioni sindacali,  un  sistema  di  alternanza
nella copertura del servizio, individuando, ove possibile, criteri di
rotazione per le basi elicotteristiche interessate allo sciopero,  al
fine  della  garanzia  delle  prestazioni  indispensabili,   di   cui
all'articolo 9. 
    Le  Associazioni  datoriali,  d'intesa  con   le   Organizzazioni
sindacali, presenteranno alla Commissione di garanzia un elenco delle
basi operanti nei servizi HEMS, AIB e OFFSHORE e, ove possibile,  uno
schema di alternanza nel servizio  (Mappatura)  come  specificato  ai
successivi punti 10.3 e 10.4, che, per ogni bacino di  utenza,  tenga
conto dei limiti necessari a garantire le prestazioni  indispensabili
di cui all'articolo 9. 
    Le stesse  provvederanno,  ove  necessario,  tenuto  conto  delle
variazioni nel  numero  delle  basi  HEMS,  AIB  e  OFFSHORE,  ad  un
aggiornamento della mappatura, da  trasmettere  alla  Commissione  di
garanzia per il giudizio di idoneita'. 
    Qualora permanessero fra le parti  dei  punti  di  disaccordo  in
merito alla composizione della mappatura, essi saranno  rappresentati
alla Commissione di  garanzia,  la  quale  si  riservera'  il  parere
finale. 
    10.3 Mappatura e modalita' di sciopero per basi in servizio HEMS 
    Le basi HEMS di ciascun bacino d'utenza  sono  suddivise  in  tre
gruppi. 
    Il periodo di durata dello sciopero e' diviso in tre fasce orarie
di durata equivalente. 
    Durante  lo  sciopero,  i   piloti   aderenti   si   alterneranno
nell'astensione dal lavoro, garantendo che, nel periodo nel  quale  i
piloti delle basi appartenenti ad un gruppo sono in sciopero, le basi
appartenenti agli altri gruppi siano attive e, in particolare, ve  ne
sia una viciniore attiva per  ciascuna  base  in  sciopero.  Le  basi
attive suppliranno il servizio per la base in sciopero. 
    Nel caso il bacino di utenza disponga di una sola base munita  di
elicottero idoneo per  il  volo  sul  mare,  tale  base,  durante  il
pertinente periodo di sciopero, garantira'  i  soli  servizi  per  le
isole. 
    10.4 Mappatura e modalita' di sciopero per basi in servizio AIB 
    Le basi AIB di ciascun bacino  d'utenza  sono  suddivise  in  tre
gruppi. 
    Il periodo di durata dello sciopero e' diviso in tre fasce orarie
di durata equivalente. 
    Durante  lo  sciopero,  i   piloti   aderenti   si   alterneranno
nell'astensione dal lavoro, garantendo che, nel periodo nel  quale  i
piloti delle basi appartenenti ad un gruppo sono in sciopero, le basi
appartenenti agli altri gruppi siano attive e, in particolare, ve  ne
sia una viciniore attiva per  ciascuna  base  in  sciopero.  Le  basi
attive suppliranno il servizio per la base in sciopero. 
    10.5 Modalita' di sciopero per basi in servizio OFFSHORE 
    Al fine di garantire i livelli minimi delle prestazioni  definite
all'articolo 9, per il servizio OFFSHORE, durante l'intero periodo di
durata dello sciopero, sara' garantito il servizio di reperibilita'. 
 
                             Articolo 11 
 
Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
                           indispensabili 
 
    Il  personale  necessario  all'espletamento   delle   prestazioni
indispensabili, previste dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni, e' quello normalmente  incluso  in  ciascun  turno  di
lavoro. 
    In ogni caso, i lavoratori a riposo, o in ferie programmate,  non
sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili,
di cui all'articolo 9, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i
giorni  predetti:  in  occasione  dello  sciopero  successivo,   tali
lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio,  nel
piano predetto, secondo criteri di rotazione. 
    L'impresa  rende  noto  tempestivamente,  tramite  comunicato  da
affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o
dei loro sostituti, incaricati di dare attuazione agli adempimenti di
cui alla presente Regolamentazione provvisoria. 
 
                             Articolo 12 
 
                Forme alternative di azione sindacale 
 
    Con  riferimento   al   servizio   HEMS   ed   alle   prestazioni
indispensabili individuate all'articolo 9, a fronte di  proclamazione
di sciopero virtuale ritualmente effettuata,  l'azienda,  almeno  sei
giorni prima della prevista astensione, dichiara formalmente  la  sua
adesione allo stesso. 
    In tal caso, il  personale  interessato  effettuera'  la  normale
prestazione,  rinunciando  alla  meta'   della   retribuzione   netta
spettante per il periodo dello sciopero. L'azienda versera' l'importo
corrispondente all'intera retribuzione netta per detto periodo. 
    Le somme risultanti da quanto sopra previsto saranno  devolute  a
soggetti  aventi  finalita'  benefiche   o   di   interesse   sociale
individuati su accordo  delle  parti,  o,  per  il  caso  di  mancato
accordo, all'Istituto Nazionale della  Previdenza  Sociale,  gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui  all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989. 
    Per gli scioperi successivi, relativi  alla  stessa  vertenza,  a
fronte della rinuncia del personale  alla  meta'  della  retribuzione
netta,  l'azienda  versera'  la  corrispondente  retribuzione   netta
maggiorata del 100%. 
    Le motivazioni della mancata adesione da parte dell'azienda  allo
sciopero virtuale proclamato saranno comunicate alla  Commissione  di
garanzia. 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera alle Segreterie  nazionali  delle
Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,  UIL  TRASPORTI  e  UGL
TRASPORTI, alle Segreterie nazionali delle Associazioni professionali
UP  e  IPA  ed  alle  Associazioni  datoriali  Fise/Aise  e  Aei,  la
trasmissione ai Presidenti delle Camere, al Presidente del  Consiglio
dei Ministri, nonche' alle Organizzazioni  dei  consumatori  e  degli
utenti, di cui al decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente  delibera  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana.