IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  13  novembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 285  del  7
dicembre 2009, con il quale l'organismo «Agroqualita' SpA»  con  sede
in Roma, Piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad  effettuare  i
controlli della denominazione di origine protetta «Val di Mazara»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 13 novembre 2009, data di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela  dell'Olio  DOP  Val  di
Mazara ha confermato «Agroqualita' SpA» quale organismo di  controllo
e di certificazione della denominazione di origine protetta  «Val  di
Mazara» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto  Reg.  (CE)
510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine  protetta  «Val  di
Mazara» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione e il rinnovo  della  stessa,  al  fine  di  consentire
all'organismo «Agroqualita' SpA» la  predisposizione  del  piano  dei
controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione concessa con  decreto  13  novembre  2009,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «Agroqualita' SpA»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato  «Agroqualita'
SpA» con decreto 13 novembre 2009, ad effettuare  i  controlli  della
denominazione di origine protetta «Val di Mazara», registrata con  il
Regolamento della Commissione (CE) n. 138  del  24  gennaio  2001  e'
prorogata   fino    all'emanazione    del    decreto    di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.