IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE; Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE; Vista l'istanza della societa' ITALCERT Srl del 1° giugno 2010, prot. n. 0063129 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 89/686/CEE citata; Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27 luglio 2012, acquisita in data 21 agosto 2012, n. 179042 con la quale e' rilasciato alla societa' ITALCERT Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata; Vista la rettifica dell'istanza di cui sopra del 27 settembre 2012 acquisita agli atti con prot. n. 200226 con la quale la Societa' ITALCERT ridefinisce l'elenco dei prodotti per i quali si chiede l'autorizzazione alla certificazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Decretano: Art. 1 1. La societa' ITALCERT Srl con sede legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano, e' autorizzata, in conformita' agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, al controllo del prodotto finito ed al controllo del sistema di qualita' con riferimento ai prodotti di seguito elencati: - Dispositivi di protezione degli occhi; - Dispositivi (indumenti) in grado di fornire una protezione generale per il corpo e protezione generale da agenti chimici e da annegamento, nonche' ausili per il galleggiamento; - Dispositivi (indumenti ed altro) in grado di fornire una protezione generale per il corpo contro le cadute dall'alto; - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie ivi inclusi quelli utilizzati in immersione subacquea; - Indumenti di protezione per motociclisti.