IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche»; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo  per
la definizione delle norme generali  dell'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59  recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art.  1  della  legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17  ottobre  2005,  n.  226
recante  «Norme  generali  e  livelli  essenziali  delle  prestazioni
relativi al secondo ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre  2007,  n.   176,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico 2007-2008»; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n.  40  e,  in  particolare,
l'art. 13, commi  1,  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  che  prevedono  il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31  luglio  2008  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale; 
  Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del
carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali  in
applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96; 
  Visto  l'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico  di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale  utilizzo  delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una  maggiore  efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione  agli  interventi  e  alle  misure  annuali  ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  i  quali  si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative  vigenti,  ad
una revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale  organizzativo  e
didattico del sistema scolastico; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che  stabilisce
che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra'
essere  incrementato,  gradualmente,  di   un   punto   il   rapporto
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l'anno   scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2,  commi  411  e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il  quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi  del
citato art. 64, comma  3,  fissa,  per  il  triennio  2009/20011,  le
quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica  di
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento
«per la riorganizzazione della rete  scolastica  e  il  razionale  ed
efficace  utilizzo  delle  risorse  umane  della  scuola,  ai   sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto l'art.  4  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,  n.  169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria  la  costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in  tal  modo  la  precedente
organizzazione modulare; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  che  ha
disposto  il  differimento  all'anno  scolastico  2010/2011,   previa
apposita intesa in sede di Conferenza  unificata,  dell'attivita'  di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento  ai
punti di erogazione del servizio scolastico; 
  Visto l'art.  37  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14  che  ha  rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore  del  riordino  del
secondo ciclo; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento  di
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico  dei
licei ai sensi dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito   con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visti i  decreti  interministeriali  con  i  quali,  in  attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4  e  dell'art.  1,  comma  3  dei
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione  professionale,
si e' proceduto alla individuazione delle classi  di  concorso  delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e  delle  classi
terze degli istituti professionali  da  cui  ridurre  le  consistenze
orarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da  adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il d.P.C.M. 23 febbraio 2006,  n.  185  recante  modalita'  e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in  situazione
di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002; 
  Vista  la  legge  20  agosto  2001  n.  333  di   conversione   del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni  urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26  febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita'  dell'art.  2,  comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli  insegnanti  di  sostegno  e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella  parte  in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti  di  sostegno  in  deroga  alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; 
  Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante
«indicazioni e  raccomandazioni  per  l'integrazione  di  alunni  con
cittadinanza non italiana»; 
  Vista la  circolare  ministeriale  n.  110  del  30  dicembre  2011
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole  dell'infanzia  e
alle classi del primo e del secondo ciclo di  istruzione  per  l'a.s.
2012/13; 
  Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di  Conferenza
unificata, concernente  l'adozione  di  linee  guida  per  realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli  istituti  professionali  e  i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma  dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40; 
  Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98
convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111  che  prevede  «A
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni  organiche  del
personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono  superare
la  consistenza  delle  relative  dotazioni  organiche  dello  stesso
personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in  applicazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando  in
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa
che  devono  derivare  per  il  bilancio  dello  Stato,  a  decorrere
dall'anno 2012, ai sensi del combinato  disposto  dei  commi  6  e  9
dell'art. 64; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 6 giugno  2012
ha espresso parere negativo, pur  apprezzando  la  nuova  prospettiva
aperta  del  Ministero,  orientata  ad  individuare   una   soluzione
condivisa in futuro. 
  Informate  le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie  del   vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Consistenze dotazioni 
 
  1. Le dotazioni organiche sono definite in attuazione dell'art.  64
del  decreto-legge  25  giungo   2001,   n.   112,   convertito   con
modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  delle  norme
attuative di cui al piano  programmatico  e  dall'art.  19,  comma  7
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali  e  regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e  alla
scuola secondaria di I e II grado  per  l'anno  scolastico  2012/2013
sono quelle riportate rispettivamente  nelle  allegate  tabelle  «A»,
«B», «C», «D»,  «E»,  «F»  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento. Tali consistenze, sono state  determinate  in
base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla
relativa serie storica e con  riguardo  alle  esigenze  degli  alunni
portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non  italiana  e
tengono conto del grado di densita'  demografica  delle  province  di
ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i  comuni
di   ogni   circoscrizione   provinciale,    delle    caratteristiche
geo-morfologiche  dei   territori   interessati,   delle   condizioni
socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'. 
  3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono  determinate,  altresi',  in
relazione all'articolazione e alle esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero  degli  alunni  ed  alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi. 
  4.  Con  riferimento  all'istruzione   secondaria,   le   dotazioni
organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei
diversi curricoli previsti per la classi prime, seconde e  terze  dai
nuovi  Regolamenti  e,  per   le   classi   successive   alla   terza
dell'istruzione  tecnica,  ai  sensi  dei  vigenti  ordinamenti,  con
consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art.  1,  comma  4  del
D.P.R. n. 88/2010 e alle condizioni di  funzionamento  delle  singole
istituzioni. 
  5. Le dotazioni organiche della scuola primaria  (tabella  B)  sono
comprensive dei posti di cui dall'art.  2,  comma  1,  lettera  f)  e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo  2003,  n.  53,  mentre  le
dotazioni organiche  della  scuola  dell'infanzia  (tabella  A)  sono
comprensive del numero dei posti assegnati  per  la  generalizzazione
del servizio finanziati  dall'art.  1,  comma  130,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  6. I Direttori regionali, ai  fini  dell'acquisizione  dei  dati  e
degli  elementi  utili  relativi  all'andamento   della   popolazione
scolastica nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza,  si
avvalgono   della   collaborazione   dell'apposita    struttura    di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio,  confronti  e  consultazioni  con  la  partecipazione   dei
responsabili degli Uffici territoriali e  dei  Dirigenti  scolastici,
finalizzati all'esame e  all'approfondimento  puntuale  ed  esaustivo
della  materia,  nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli
aspetti e delle situazioni problematiche.