IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  22  maggio  2012  dall'impresa
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,  con  sede  legale  in  Bandra  (W)
Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PRO
contenente la sostanza attiva ciproconazolo, uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Gremmy registrato al n.12185 con D.D. in  data
13 luglio 2006 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo
in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto  di  riferimento  Gremmy
registrato al n. 12185; 
  Visto il decreto ministeriale del 26  maggio  2011  di  recepimento
della direttiva 2011/56/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva ciproconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva ciproconazolo; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE)  n.  1107/2009
del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio,  al  regolamento  (UE)  di
attuazione n. 546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95, sulla base di un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'Allegato III del decreto legislativo 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2013, data di scadenza assegnata al prodotto  di  riferimento,  fatti
salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei  principi
uniformi di cui al  regolamento  (UE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
Europeo e  del  Consiglio,  al  regolamento  (UE)  di  attuazione  n.
546/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi  dell'articolo  3  del
citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro  il  31  maggio
2013, pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2013, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale  in
Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, e' autorizzata ad immettere
in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  PRO  con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 10 - 20 - 25 -  50  -
100 - 200 - 250 - 500; Kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
    Zakłady Chemiczne «Organika-Sarzyna» SA - Nowa Sarzyna (Polonia). 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Chemia S.P.A - S.Agostino (FE); 
    S.T.I. - Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (RA). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15452. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 31 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello