Il Senato della Repubblica, il 21 novembre  2012,  ha  adottato,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 15  del  Regolamento  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Entro  trenta   giorni   dalla   propria   costituzione,
l'Assemblea  di  ciascun  Gruppo  approva  un  regolamento,  che   e'
trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. 11
regolamento e' pubblicato nel sito internet del Senato. 
    3-ter. Il regolamento indica  in  ogni  caso  nell'Assemblea  del
Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua  gli
organi   responsabili   della   gestione   amministrativa   e   della
contabilita' del Gruppo; disciplina altresi' le modalita' e i criteri
secondo i quali l'organo responsabile della  gestione  amministrativa
destina i contributi alle finalita' di cui al comma  2  dell'articolo
16. 
    3-quater. Il  Consiglio  di  Presidenza  individua  le  forme  di
pubblicita' dei documenti  relativi  all'organizzazione  interna  dei
Gruppi, ferme restando in ogni caso  la  pubblicazione  e  la  libera
consultazione  on  line,  nel  sito  internet   del   Gruppo,   delle
informazioni  circa  l'inquadramento,  la  qualifica  e  le  mansioni
specificamente assegnate e la sede ordinaria di  lavoro,  relative  a
ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo»; 
    b) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Convocazione  e
costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento».