Il Senato della Repubblica, il 21 novembre 2012, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione: Art. 1 1. All'articolo 15 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che e' trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. 11 regolamento e' pubblicato nel sito internet del Senato. 3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilita' del Gruppo; disciplina altresi' le modalita' e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 16. 3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento».