IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  in  particolare  l'articolo  4,
comma 1, relativo alle condizioni per  l'autorizzazione  di  prodotti
fitosanitari contenenti  sostanze  attive  iscritte  nell'allegato  I
dello stesso decreto legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive nn.  1999/45/CE,  2001/60/CE  e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  15  giugno  2009  presentata  dall'Impresa
Monsanto Agricoltura Italia S.p.a., con sede legale  in  Milano,  Via
Felice Casati n. 20, diretta ad ottenere l'autorizzazione,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  194/95,  del
prodotto fitosanitario denominato MON 79351  contenente  la  sostanza
attiva glifosate; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001, di attuazione  della  direttiva
2001/99/CE, che ha iscritto nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995 n. 194, fino al 30  giugno  2012,  la  sostanza  attiva
glifosate; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995 n.  194,  fino  al  31  dicembre  2015,  in
attuazione della direttiva 2010/77/UE, ora approvata con  regolamento
(CE) 540/2011 alle medesime condizioni della citata direttiva; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute Universita' degli Studi di  Milano  -  MURCOR,
per l'esame delle  istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di
dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Vista la valutazione  dell'istituto  scientifico  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'Impresa   Monsanto   Agricoltura   Italia   S.p.A   a   sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio dell'8 giugno 2012 con la quale e' stata
richiesta la documentazione di completamento dell'iter  autorizzativo
ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi
dalla data della su indicata nota; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 novembre 2012 da cui risulta  che
l'Impresa  medesima  ha  presentato   la   documentazione   richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in ROUNDUP PLATINUM; 
  Visti gli atti da cui risulta che l'Impresa medesima ha  modificato
la propria sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini n. 5 -  Pal.
A. 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  in  questione  fino  al  31
dicembre 2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva glifosate a norma del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A con sede legale  in
Milano, Via Giovanni Spadolini n. 5 -  Pal.  A,  e'  autorizzata,  ai
sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) 1107/2009,  ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario denominato  ROUNDUP  PLATINUM,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1 - 2,5 - 3 - 5 -
15 - 20 - 60 - 200 - 640. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento estero Monsanto Europe N.V.  -  Anversa-
Belgio. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14737. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello