IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   "Registri
obbligatori delle varieta'"; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, n.  12081,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Considerato che la Commissione sementi, di cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione  del  25  settembre  2012  ha
espresso parere  favorevole  all'iscrizione  nel  relativo  registro,
della varieta' di specie foraggera indicata nel presente dispositivo; 
  Ritenuto  concluso  positivamente  il  procedimento  relativo  alla
richiesta di  iscrizione  avanzata  dal  costitutore  della  varieta'
suddetta; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel registro  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la  sotto  elencata  varieta'  di
specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
 
Graminacee a uso foraggio 
    

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| Codice | Varieta'|     Specie    | Ploidia |  Responsabile della  |
|  SIAN  |         |               |         |   conservazione in   |
|        |         |               |         |        purezza       |
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| 13068  |Esmeralda|     Loglio    | Diploide|  CGS Sementi S.p.A.  |
|        |         |    italico    |         |       - Italia       |
|        |         | westervoldico |         |                      |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 novembre 2012 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
              Avvertenza: 
 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio  Centrale  del
          Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.