IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012,  n.  41,  concernente  il  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012  n.  12081,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli Uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Visto il proprio  decreto  con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel
relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, la
varieta' di specie agricola indicata nel dispositivo, per la quale e'
stato indicato a suo  tempo  il  nominativo  del  responsabile  della
conservazione in purezza; 
  Considerata la  richiesta  dell'interessato  volta  a  ottenere  la
variazione di detta responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  detta
variazione; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  della
proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  della  sotto
elencata varieta', gia'  assegnata  ad  altra  Ditta  con  precedente
decreto, e' attribuita  al  nuovo  responsabile,  a  fianco  di  essa
indicato: 
    

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| Specie |  Codice |    Varieta'   |   Vecchio  |        Nuovo      |
|        |   SIAN  |               |Responsabile|    Responsabile   |
|========|=========|===============|============|===================|
|  Erba  |  10458  |    Sabrina    |   Bernini  |       Romani      |
| medica |         |               |    Affro   |       S.p.A.      |
|        |         |               |            |                   |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 novembre 2012 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi