IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta  «Nocciola  di  Giffoni»  e  il
successivo regolamento (CE) n. 1257 del 21 agosto 2006 con  il  quale
e' stata approvata la modifica del disciplinare di  produzione  della
denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha  notificato  all'organismo  comunitario  competente,  ai
sensi dell'art. 9 del predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,  una
domanda di modifica al disciplinare di produzione  della  indicazione
geografica protetta «Nocciola di Giffoni»; 
  Visto  il  decreto  23  maggio  2012,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  137  del  14  giugno  2012,
relativo alla protezione transitoria accordata a  livello  nazionale,
ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Reg. (CE) 510/2006,  alla  modifica
del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta
«Nocciola di Giffoni»; 
  Considerato che l'art.  5  del  disciplinare  di  produzione  della
«Nocciola di Giffoni» individua, per il controllo  della  conformita'
del prodotto al disciplinare medesimo,  individua  per  il  controllo
sulla conformita' del prodotto al disciplinare  medesimo  l'organismo
«Is.Me.Cert. S.r.l.»; 
  Considerato che «Is.Me.Cert. S.r.l.» ha  predisposto  il  piano  di
controllo per la denominazione «Nocciola di  Giffoni»,  conformemente
allo  schema  tipo  di  controllo,  che  recepisce  le  modifiche  al
disciplinare  di  produzione  protette  transitoriamente  a   livello
nazionale con decreto 23 maggio 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo denominato «Is.Me.Cert. S.r.l.» con sede in  Napoli,
corso Meridionale n. 6, e' autorizzato ad espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la denominazione «Nocciola di Giffoni» ,  registrata  in
ambito Unione europea con regolamento (CE) 2325 del 24 novembre 1997. 
  2. Coloro i quali intendano avvalersi  della  protezione  a  titolo
transitorio, concessa con il decreto 23 maggio 2012, hanno  l'obbligo
di assoggettarsi al controllo dell'organismo «Is.Me.Cert. S.r.l.».