IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato
ed integrato dal  decreto  legislativo  1  giugno  2011,  n.  93  (di
seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare  l'articolo
18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno  l'obbligo
di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria; 
  Visto l'articolo 28, comma 2, del decreto  legislativo  n.  164/00,
che stabilisce che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito:
il  Ministero)  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e  alla
programmazione  del  sistema  nazionale  del  gas,   anche   mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'articolo 28, comma 3, del decreto  legislativo  n.  164/00,
che stabilisce che  il  Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007  recante  l'obbligo
di contribuire al contenimento dei consumi di gas; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3  dicembre  2008
che aggiorna  la  procedura  di  emergenza  per  fronteggiare  eventi
climatici sfavorevoli; 
  Viste  le  linee  applicative  del  piano  di  emergenza  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  93/2011,  in
conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE)
n. 994/2010; 
  Visti i risultati dell'applicazione del decreto 11 settembre  2007,
successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre  2007,
30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre  2010  e  29  dicembre
2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento  dei  consumi
di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11  settembre
2007; 
  Ritenuto opportuno limitare all'adesione volontaria ed  al  periodo
dal 14 gennaio 2013 al 31  marzo  2013,  per  il  solo  anno  termico
2012/2013 e per un  quantitativo  complessivo  non  superiore  di  12
milioni di metri cubi/giorno, il ricorso al contenimento dei  consumi
di  gas  da  parte  dei  soggetti  obbligati  a  norma  del   decreto
ministeriale 11 settembre 2007; 
  Ritenuto possibile estendere, per il  periodo  sopra  indicato,  la
possibilita' di partecipazione alla  procedura  di  contenimento  dei
consumi di gas da parte delle imprese  industriali,  anche  in  forma
aggregata, al fine di assicurare la  tempestiva  attuazione,  secondo
necessita',  di  un  contenimento  dei  consumi  per  ristabilire  il
necessario equilibrio tra fabbisogno  e  disponibilita'  del  sistema
nazionale del gas in caso dovessero presentarsi  condizioni  critiche
di esercizio; 
  Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione
di quanto  disposto  dal  decreto  ministeriale  11  settembre  2007,
precisare  i  termini  e  le  condizioni  della  partecipazione  alla
procedura di contenimento, da parte dei soggetti aventi diritto,  per
l'anno termico 2012/2013; 
  Sentito, nella riunione  del  21  settembre  2012,  il  parere  del
Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento
           di consumi di gas per l'anno termico 2012/2013 
 
  1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per  il
periodo dal 14 gennaio  2013  al  31  marzo  2013  dell'anno  termico
2012/2013 che decorre dal  1°  ottobre  2012  ed  ha  termine  il  30
settembre 2013. 
  2. La procedura di contenimento dei consumi di gas  per  i  clienti
finali e' operante, per i soli clienti che dispongano di  un  sistema
di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese  di  trasporto
per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente
riconsegnati  e  con  corredo  di  daily  meter  per   il   dettaglio
giornaliero dei prelievi effettuati, ed in funzione  della  modalita'
di adesione volontaria al contenimento di cui all'articolo  3,  comma
3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre  2007,  fino
ad un massimo di sei settimane, anche non consecutive,  comprese  tra
il 14 gennaio ed il 31 marzo 2013, limitatamente al contenimento  dei
consumi di 12 milioni di metri cubi/giorno complessivi. L'offerta  di
contenimento  da  parte  dei  clienti  finali  interessati   consiste
nell'impegno ad una riduzione giornaliera del volume di gas  indicato
per ciascun giorno di richiesta di riduzione. Le imprese di trasporto
verificano che le offerte di contenimento  pervenute  siano  coerenti
con le capacita' conferite, con riferimento agli stessi  clienti,  ai
rispettivi punti di riconsegna. 
  L'adesione volontaria alla procedura e' altresi' limitata  ai  soli
clienti finali che non abbiano stipulato contratti  di  fornitura  di
gas con clausole che prevedono l'impegno del cliente stesso a ridurre
o interrompere il proprio consumo di gas su richiesta del  fornitore.
A  tal  fine  i   proponenti,   al   momento   della   manifestazione
dell'adesione volontaria, forniscono  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante attestante tale condizione. 
  I clienti finali delle  classi  b),  c),  d),  e),  ed  f)  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto  11  settembre  2007,  adempiono
all'obbligo di contribuzione a  titolo  oneroso  per  essi  prevista,
stabilita  per  ciascuna   classe   in   base   alle   determinazioni
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita') di cui all'articolo 6 del decreto 11 settembre 2007 e da
emanare entro il termine di cui al comma 8. 
  3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale  11  settembre
2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto  che  puo'
procedere ad aggregare  i  clienti  finali  soggetti  all'obbligo,  o
clienti volontari che aderiscono  al  contenimento  dei  consumi  con
modalita' non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio
2013 al 31 marzo 2013, a raggruppamenti  volontari  e  temporanei  di
clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti  previsti
dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di  clienti
diversi  sia  nello  stesso  intervallo  temporale,  sia  su  periodi
temporali differenti. 
  4.  Un  raggruppamento  volontario   e   temporaneo,   per   essere
riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas,  e'  tenuto
ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che
sia responsabile dei rapporti con il  Ministero  e  con  l'Autorita',
nonche' dell'obbligo di  trasmettere,  entro  il  10  dicembre  2012,
all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal
decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita' e contenuti
dalla stessa precisate, la lista contenente i  codici  dei  punti  di
riconsegna  che  alimentano  totalmente  o  parzialmente  i   clienti
rappresentati ai fini dell'adesione volontaria  al  contenimento  del
consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il  quale  viene
manifestata l'adesione, che non potra'  essere  inferiore  a  200.000
Smc/giorno. 
  5.  Il  soggetto  mandatario  di  cui  al  comma  4   assume   ogni
responsabilita' del risultato globale del  contenimento  dei  consumi
dei  clienti  aggregati,  anche  ai  fini  dei  relativi  premi   per
ottemperanza e  penali  per  inadempienza  conseguenti  al  risultato
complessivo. A tal fine lo stesso mandatario  concorda,  a  mezzo  di
specifici accordi, sia le modalita'  di  partecipazione  dei  singoli
clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione
tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad
ottemperanze od inadempienze. 
  6. L'adesione volontaria dei clienti finali nella forma di cui alla
lettera b), comma 3, dell'articolo  3  del  decreto  ministeriale  11
settembre 2007 e' da considerare quale opportunita' per detti clienti
di  conseguire  compensi  per   la   partecipazione   volontaria   al
contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di  vendita  e  gli
altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per
i risultati ottenuti dall'aggregazione dei clienti finali  stessi.  A
tal fine, i clienti finali offrono  la  propria  disponibilita'  alle
imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli  di  cui
al comma 4, che prestano su  base  non  obbligatoria  ogni  possibile
assistenza ed azione per il perfezionamento  dell'adesione  e  per  i
successivi adempimenti. 
  7. L'individuazione  del  comportamento  ottemperante  od  omissivo
rispetto alla richiesta di contenimento di cui all'articolo 5,  comma
4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, a parziale  modifica  di
quanto indicato in quella sede, e' eseguita rilevando  la  media  dei
volumi giornalieri nei giorni di effettiva richiesta di  contenimento
rapportata  alla  media  dei  30  volumi  giornalieri   di   prelievo
disponibili nei giorni che precedono il giorno  antecedente  la  data
della richiesta. Sono  esclusi  dal  calcolo  della  media  i  volumi
giornalieri  dei  sabati  e  delle  domeniche  nonche'   dei   giorni
considerati festivita' nazionali infrasettimanali e quelli dei giorni
compresi nel periodo dal 22 dicembre 2012 al  6  gennaio  2013.  Sono
inoltre esclusi dai suddetti 30 giorni quelli in cui vi  siano  state
significative riduzioni di prelievo  di  gas  dovute  ad  eventi  non
prevedibili al momento dell'adesione volontaria al  contenimento  dei
consumi e limitatamente a scioperi, a importanti avarie ai componenti
del processo produttivo del cliente e a ricorso a cassa integrazione.
In caso di durata delle riduzioni  di  prelievo  di  cui  sopra  pari
almeno a 2 giorni in una specifica settimana, verra' considerata,  su
richiesta del cliente finale, l'esclusione  dal  calcolo  dei  giorni
feriali dell'intera settimana e la loro sostituzione con  i  primi  5
giorni utili antecedenti i suddetti 30 giorni. 
  Tutte  le  riduzioni  significative  dei  prelievi  debbono  essere
segnalate contemporaneamente in  consistenza  e  durata  prevista,  e
documentate, anche con la dimostrazione della  loro  imprevedibilita'
al  momento  dell'adesione,  dal  cliente  finale  contemporaneamente
all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese  di  vendita
ed alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo  economico
(per questa ultima utilizzando esclusivamente  l'indirizzo  di  posta
elettronica eventiclienti.gas@mise.gov.it), senza indugio al  momento
in cui esso ne prevede  l'attuazione  e  comunque  entro  le  24  ore
successive  all'evento.  Il  Ministero  dispone  controlli,  anche  a
campione, sulla documentazione pervenuta per il riconoscimento  della
validita'  delle  segnalazioni.  In  caso  di  esito   negativo   dei
controlli, che il  Ministero  comunica  sia  al  cliente  finale  che
all'impresa  maggiore  di  trasporto  ed   all'impresa   di   vendita
interessata, lo stesso cliente finale non ottiene l'esclusione dai 30
giorni  di  cui  sopra  di  quelli  indicati  quale  conseguenza   di
significative riduzioni dei prelievi. 
  8. I valori dei corrispettivi, delle penali per  inadempienza,  dei
premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita  e
per   il   soggetto   mandatario   sono   stabiliti   con    delibera
dell'Autorita', entro il termine del 26 novembre 2012,  eventualmente
aggiornando   ed   integrando,   senza   prevederne    aumenti,    le
valorizzazioni gia' introdotte con le delibere gia' emesse in materia
di contenimento dei consumi di gas. 
  9. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita  e  gli
altri soggetti indicati all'articolo 7, commi  1  e  2,  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all'impresa  maggiore  di
trasporto, secondo le modalita' ivi indicate, gli elenchi dei clienti
finali  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  lettere  a)  e  b)   ed
all'articolo 2, comma 1, lettere a)  e  b)  e  comma  5  del  decreto
ministeriale 11 settembre 2007. 
  10. L'impresa maggiore di trasporto, entro  il  17  dicembre  2012,
sulla base dei dati ricevuti e concernenti i quantitativi offerti per
il contenimento dei consumi di gas, effettua l'eventuale riparto  pro
quota rispetto ai  volumi  offerti  per  ricondurre  il  quantitativo
globale entro il previsto limite di 12 milioni di metri cubi/giorno e
trasmette i risultati  del  riparto  a  ciascun  offerente.  Entro  i
successivi  due  giorni  lavorativi  ciascun  offerente  conferma  la
propria adesione; in difetto di  tale  conferma  esso  viene  escluso
dalla partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas  e
la sua quota viene redistribuita dall'impresa maggiore  di  trasporto
tra i  soggetti  che  hanno  confermato  l'adesione,  effettuando  la
definitiva attribuzione delle quote, entro il previsto limite dei  12
milioni di metri cubi/giorno, e fino a concorrenza  dei  quantitativi
offerti. 
  11.  I  clienti  finali  e  gli  altri   soggetti   coinvolti   nel
contenimento volontario dei consumi di gas sono  posti  a  conoscenza
dello stato del sistema nazionale del gas  mediante  le  informazioni
pubblicate dall'impresa maggiore di trasporto sul suo sito  internet.
Nel caso di presenza su tale sito della  avvenuta  dichiarazione  del
livello  di  allarme  di  cui  nel  piano  di  emergenza   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  93/2011,  in
conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE)
n. 994/2010, predispongono  quanto  necessario  per  intervenire,  su
richiesta, a sostegno delle necessita' del sistema. 
  Qualora la richiesta di contenimento dei consumi  venga  esercitata
con preavviso inferiore alle 24  ore,  ciascun  aderente  adempiente,
fino allo scadere delle 24 ore previste, ottiene i riconoscimenti per
ottemperanza senza essere sottoposto a penali per inadempienza. 
  12. Per quanto non specificato  dal  presente  decreto  valgono  le
disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre  2007,  in  quanto
applicabili.