IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che, al fine di assicurare  un  adeguato  e  tempestivo  sostegno  ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i
casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo; 
  Visto che il medesimo art. 1,  comma  1187,  ha  previsto  che  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi  nonche'  i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi; 
  Visto che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo  la
somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007,  2008  e
2009; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le  tipologie  dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1187, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale ha incrementato la dotazione del Fondo di  cui  sopra  «di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di  10  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010»; 
  Visto l'art. 9, comma 4, lettera  d),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, il  quale  dispone  che  l'INAIL  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche  sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296» e che «le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio
dello  Stato  a  seguito  di  economie   di   gestione   realizzatesi
nell'esercizio finanziario sono riassegnate  al  pertinente  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro,  della  salute  e
delle politiche sociali.»; 
  Visto l'art. 9, comma 7, lettera  e),  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, il quale  dispone  che  l'IPSEMA  «eroga,  previo
trasferimento delle necessarie risorse da  parte  del  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche  sociali,  le  prestazioni  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che  «le
somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato  a
seguito  di  economie   di   gestione   realizzatesi   nell'esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei  conti,
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali il  3  dicembre  2008,  registro  n.  6,
foglio 147) con il quale si e' provveduto  alla  ridefinizione  delle
tipologie dei benefici  concessi,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso agli stessi; 
  Vista  la  circolare  n.  5  del  26  marzo  2009,  contenente   le
indicazioni operative in merito ai  requisiti  e  alle  modalita'  di
accesso alla prestazione prevista all'art. 1, comma 1187, della legge
27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15 marzo 2011, con il quale sono stati individuati - per  l'esercizio
finanziario  2011  -  gli  importi  della  prestazione  per  ciascuna
tipologia di nucleo familiare; 
  Visto lo stanziamento di bilancio  disponibile  sul  corrispondente
capitolo di bilancio a tal fine destinato pari a € 9.761.998,00; 
  Viste le quietanze n. 000011893 e 000011894, con la  quale  l'INAIL
ha  provveduto  al  versamento   delle   somme   rispettivamente   di
€ 1.650.000,00 e di € 1.350.000,00, in  conto  entrate  del  bilancio
dello Stato a titolo di  economie  realizzatesi  nella  gestione  del
Fondo relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009; 
  Vista la nota 60104.06/07/2012.0003999, con  la  quale  l'INAIL  ha
trasmesso la nota  tecnica  della  Consulenza  statistico  attuariale
contenente la  proposta  di  incremento  dell'importo  del  beneficio
previsto dal decreto del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 15 marzo 2011, comunicando altresi' la stima della spesa  per
l'esercizio finanziario 2012 per l'erogazione  della  prestazione  di
cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Tenuto conto pertanto che lo stanziamento di bilancio  a  tal  fine
disponibile   per   il   corrente   esercizio   finanziario   ammonta
complessivamente a € 12.761.998,00; 
  Ritenuto  altresi',  che  e'  possibile  provvedere  all'incremento
dell'importo delle prestazioni  di  cui  al  decreto  15  marzo  2011
sopracitato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Ferme restando le procedure,  i  requisiti  e  le  modalita'  di
accesso ai benefici del Fondo  di  sostegno  per  le  famiglie  delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto  del
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  19
novembre 2008 indicato in premessa, per gli eventi  verificatesi  tra
il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012, l'importo della prestazione
di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto 19 novembre 2008, e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie: 
    

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Tipologia   N. superstiti    Importo per nucleo
                              superstiti (euro)
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    A                1             9.000,00
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    B                2            13.500,00
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    C                3            18.000,00
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    D        Piu' di 3            25.000,00
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  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 ottobre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 15, foglio n. 167.