IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  (ora  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
seguito: il Ministero) provvede alla  sicurezza,  all'economicita'  e
alla programmazione del sistema nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la  continuita'
e  la  sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di   ridurre   la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; 
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato
dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza  della  collettivita'
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  e   in
particolare l'art. 1, comma 1, che stabilisce che il  Ministro  dello
sviluppo economico emana atti di indirizzo  e  adotta  gli  opportuni
provvedimenti   al   fine   di   garantire   la    sicurezza    degli
approvvigionamenti per il sistema del  gas  naturale  e  dell'energia
elettrica, anche in funzione delle misure per far  fronte  ai  picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori; 
  Visto l'art. 38-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti  criteri
per  l'individuazione  degli  impianti  di  produzione   di   energia
elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle  relative
condizioni di esercizio e funzionamento; 
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 3 dicembre 2008 che aggiorna la Procedura di  emergenza
del sistema  del  gas  naturale  per  fronteggiare  eventi  climatici
sfavorevoli; 
  Viste  le  linee  applicative  del  piano  di  emergenza  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo  n.  93  del  2011,  da
emanare  in  conformita'  con  le  disposizioni  dell'art.   10   del
regolamento (UE) n. 994/2010; 
  Viste le possibili misure adottabili per far fronte allo  stato  di
emergenza del sistema del gas naturale, definite nella  Procedura  di
emergenza, allegata al decreto ministeriale  3  dicembre  2008  sopra
citato; 
  Tenuto conto che, nella riunione del 21 settembre 2012, il Comitato
tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del  sistema  del  gas  ha
delineato, al fine di far  fronte  ad  una  possibile  emergenza,  la
opportunita' di predisporre misure per una contemporanea adozione  di
piu' interventi atti a  limitare  i  consumi  di  gas  in  situazioni
eccezionali di punta invernale, al  fine  di  garantire  un  adeguato
margine di sicurezza in caso di emergenza; 
  Considerato che, tra gli  interventi  delineati,  e'  possibile  il
ricorso al contenimento dei consumi nel settore industriale  su  base
volontaria, nonche' il ricorso a minori consumi di  gas  nel  settore
termoelettrico  mediante  l'attivazione  su  chiamata  di  gruppi  di
produzione di energia elettrica alimentabili con olio combustibile  e
altri  combustibili  diversi  dal  gas,  e  visti  gli  esiti   della
consultazione degli operatori interessati; 
  Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla societa' Terna S.p.A.,
in qualita' di gestore del  sistema  di  trasmissione  elettrica,  in
relazione  all'attuale  disponibilita'  di  impianti  di  generazione
alimentabili con combustibili diversi dal  gas  con  potenza  termica
nominale superiore a 300 MW e del possibile risparmio di gas naturale
che si otterrebbe utilizzando al massimo la produzione proveniente da
detti impianti; 
  Considerata  la  necessita'   di   rendere   possibile   l'adozione
tempestiva, in caso di necessita',  dell'intervento  sopra  indicato,
con l'obiettivo di salvaguardare la continuita'  delle  forniture  ai
clienti    vulnerabili,    e    conseguentemente    di     modificare
temporaneamente, nelle situazioni  di  emergenza,  le  condizioni  di
organizzazione e funzionamento del  mercato  elettrico,  in  modo  da
consentire  il   dispacciamento   prioritario   degli   impianti   di
generazione elettrica alimentati non a gas,  ferma  restando  analoga
priorita' attribuita in via ordinaria  agli  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili; 
  Considerata la necessita' di individuare  le  esigenze  di  potenza
produttiva, alimentabile con olio combustibile e  altri  combustibili
diversi dal gas, di  cui  garantire  la  disponibilita',  nonche'  le
procedure atte ad individuare gli specifici gruppi di  produzione  di
energia elettrica con potenza superiore a  300  MW  destinati  a  far
fronte  ad  emergenze  nel  periodo   invernale   nell'anno   termico
2012/2013, e vista la nota in data 21 novembre 2012 con cui  la  soc.
Terna  valuta  in  4470  MW  la  potenza  di  centrali  alimentate  a
combustibili diversi dal  gas  naturale  necessaria  a  ottenere  una
equivalente riduzione dei consumi di gas nella generazione  elettrica
pari ad almeno 18 milioni di metri cubi/giorno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini e condizioni di  partecipazione  del  settore  termoelettrico
  nelle situazioni di emergenza alla riduzione dei consumi di gas per
  l'anno termico 2012/2013. 
 
  1. Il contributo complessivo di contenimento dei consumi di gas  da
parte del settore termoelettrico nelle situazioni di  emergenza,  per
l'anno termico 2012/2013, da realizzare mediante il ricorso a  gruppi
di generazione elettrica alimentabili con  combustibili  diversi  dal
gas con potenza termica nominale superiore a 300 MW, e' stabilito  in
18 milioni  di  metri  cubi/giorno,  corrispondenti  ad  una  potenza
elettrica netta di 4470 MW. 
  2. Considerato che la societa' Terna, sulla base degli esiti di una
ricognizione effettuata presso i gestori di impianti di produzione di
energia elettrica, ha individuato una consistenza  di  disponibilita'
di potenza elettrica di gruppi alimentati a combustibili diversi  dal
gas naturale superiore a quella complessivamente stabilita  al  comma
1, la stessa soc. Terna, al fine di stabilire una lista di gruppi che
possano essere utilizzati in caso di emergenza del sistema  nazionale
del gas, classificati secondo criteri di  contenimento  degli  oneri,
invita tutti i gestori dei gruppi  di  generazione  alimentabili  con
combustibili diversi dal gas con potenza termica nominale superiore a
300  MW  a  fornire  entro  il  3   dicembre   2012   un'offerta   di
disponibilita' ad effettuare il servizio di contenimento dei  consumi
di cui al comma 1. 
  3. Il servizio richiesto a tali gruppi e' qualificato  come  unita'
essenziale per la sicurezza del sistema gas ed e' determinato  in  un
impegno non rinunciabile a garantire l'entrata  in  produzione  degli
stessi gruppi al livello di massima capacita' operativa  in  caso  di
chiamata all'esercizio nell'ambito della Procedura di  emergenza  del
sistema del gas naturale entro 48 ore dalla richiesta e per  il  solo
periodo  di  tempo  necessario  al  superamento  di   situazioni   di
emergenza,  fino  a  un  massimo  di  quattro  settimane  anche   non
consecutive, nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2013. 
  4. L'offerta di cui al comma 2 deve contenere i dati dei gruppi  in
grado di effettuare il servizio di cui al comma 3, in  particolare  i
dati di potenza effettiva in caso di marcia  a  combustibili  diversi
dal gas naturale e la capacita' di stoccaggio di combustibile diverso
dal  gas  naturale,  nonche'  l'impegno   sottoscritto   dal   legale
rappresentante  della  societa'  proprietaria  o  che  gestisce  tali
gruppi,  a  mantenere  scorte  e  sistemi  di  approvvigionamento  di
combustibili diversi dal gas utili per  una  produzione  massima  nei
tempi e per le durate indicati al comma 3. 
  5. L'offerta di cui al comma 2  indica  altresi'  il  corrispettivo
richiesto per la remunerazione del costo  fisso  dichiarato  di  tali
gruppi, da corrispondere per  la  sola  disponibilita'  dell'impianto
garantita dal 1° gennaio al 31 luglio 2013, e il costo  variabile  in
caso  di  chiamata  in  esercizio.  Il  costo  fisso,  come  definito
nell'Allegato A della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas n. 111/06, include i costi diretti del personale di impianto
e le risorse  esterne  necessarie  per  garantire  la  disponibilita'
efficiente dell'impianto, gli oneri tributari indiretti e  i  canoni,
nonche' il costo del riscaldamento dell'olio combustibile  necessario
a garantire le prestazioni di cui al comma 3, a decorrere dalla  data
del 1° gennaio 2013 e sino al 31 marzo 2013. 
  6. Non sono ammesse offerte presentate  per  gruppi  gia'  indicati
dalla soc.  Terna  come  essenziali  per  la  sicurezza  del  sistema
elettrico nazionale e per gruppi che  dal  1°  novembre  2011  al  31
ottobre 2012 abbiano avuto un fattore di utilizzo medio, inteso  come
rapporto tra energia prodotta  e  potenza  massima  moltiplicata  per
8760, superiore al 15%. 
  7. La soc. Terna, entro la data dell'11 dicembre 2012, verificati i
dati tecnici dei gruppi e il risparmio potenziale equivalente di  gas
derivante dall'attivazione di ciascun gruppo, determina una lista dei
gruppi per i quali sono state presentate le offerte, ordinata secondo
i seguenti criteri, che si applicano, in caso di parita',  in  ordine
di priorita' decrescente: 
    a) minore corrispettivo di cui al comma 5; 
    b) minore costo variabile di cui al comma 5; 
    c) gruppi che possono essere eserciti senza limitazioni derivanti
da  prescrizioni  stabilite  in  sede  di  Autorizzazione   Integrata
Ambientale; 
    d) gruppi che possono essere eserciti in presenza di  deroghe  ai
limiti stabiliti in  sede  di  Autorizzazione  Integrata  Ambientale,
esercibili a norma dei punti 3 e 4 dell'art. 38-bis del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  8. La soc. Terna trasmette la lista  al  Ministero  dello  sviluppo
economico  ed  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas,
indicando i possibili vincoli operativi di tali  gruppi  in  funzione
delle esigenze di sicurezza della rete di  trasmissione  nazionale  e
ogni altro elemento utile per valutare la effettiva capacita' di tali
gruppi di fornire il servizio offerto. 
  9. La lista definitiva e' approvata dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  ed
e' comunicata dalla  soc.  Terna  ai  titolari  degli  impianti,  che
presentano  entro  tre  giorni  dalla  comunicazione   una   conferma
dell'accettazione del servizio offerto secondo le modalita'  previste
dal presente decreto, a seguito della quale la soc. Terna provvede  a
sottoscrivere col gestore  dell'impianto  un  contratto  relativo  al
servizio di cui al comma 3. 
  10. Le modalita' per il dispacciamento  dell'energia  prodotta  dai
gruppi di cui al comma 9 nonche' le modalita' per  il  riconoscimento
dei costi sostenuti per i medesimi gruppi per il periodo 1° gennaio -
31 marzo 2013 sono stabiliti dall'Autorita' per  l'energia  elettrica
ed il gas in base a quanto disposto al punto 5 dell'art.  38-bis  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  come  convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
  11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  procede  altresi'
alla verifica dei costi fissi  effettivi  dei  gruppi  inclusi  nella
lista  di  cui  al  comma  9.  Nel  caso  essi  siano  inferiori   ai
corrispettivi di cui al comma  5,  il  riconoscimento  dei  costi  e'
limitato ai soli costi fissi accertati.