IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariali ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione  l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635
del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
le note del Presidente della regione Calabria del 20  dicembre  2011,
del 26 gennaio, del 10 febbraio, del 15 marzo e dell'11 aprile 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  26
novembre 2010, con cui lo stato di  emergenza  socio  -  economico  -
sanitaria nel territorio della regione Calabria e'  stato  da  ultimo
prorogato fino al 31 dicembre 2011; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  delle
iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione  di
criticita'  in  rassegna,  anche  in  un   contesto   di   necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di   garantire   il   corretto
trasferimento alla regione Calabria dei  beni  e  delle  attrezzature
utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse  al  superamento
del contesto critico  in  rassegna,  unitamente  alla  documentazione
contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, degli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' socio - economico - sanitaria in atto nel territorio della
medesima regione.  Il  programma  straordinario  di  investimenti  in
edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo  1988,  n.
67, e' attuato in piena coerenza  con  gli  obiettivi  del  Piano  di
rientro dai disavanzi sanitari. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  regione
Calabria  e'  individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli  interventi.  Egli  e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di
adozione del presente provvedimento, le attivita' occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento  dei
medesimi  alla  regione  Calabria,  unitamente  alla   documentazione
amministrativa e contabile. 
  3. Il  Presidente  della  regione  Calabria,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2  puo'
avvalersi  delle  strutture  organizzative  della  regione  Calabria,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali  provvedono  nell'ambito  dei  compiti  istituzionali
delle amministrazioni  interessate  e  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  4. Il Presidente della regione Calabria,  all'esito  dell'attivita'
di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione  conclusiva
corredata della rendicontazione delle spese sostenute. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
comma 2, il Presidente della regione Calabria provvede con le risorse
disponibili   sulla   contabilita'   speciale   aperta    ai    sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635/2007
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  viene  allo  stesso
intestata fino  al  sessantesimo  giorno  decorrente  dalla  data  di
adozione della  presente  ordinanza.  All'esito  delle  attivita'  di
competenza,  le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla  predetta
contabilita' speciale sono versate al bilancio della regione Calabria
su appositi capitoli di spesa dedicati alle medesime finalita'. 
  6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 dicembre 2012 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli