IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli artt. da 186 a 193  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163,  che  disciplinano  la  qualificazione  dei  contraenti
generali. 
  Visto l'art. 97 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, ed  in  particolare  il  comma  5  che  demanda
all'allegato  C,  parte  II  la  definizione  dei  criteri   per   la
determinazione degli oneri per la  procedura  di  attestazione  della
qualificazione a contraente generale; 
  Visto l'allegato C, parte  II  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che determina  gli  oneri  per  la
procedura di attestazione della qualificazione a contraente  generale
prevedendo che gli oneri sono versati in conto entrate  del  bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnati,  nella  misura  stabilita  con
decreto non regolamentare del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
allo  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nei limiti  del  rimborso  dei  costi
effettivamente  sostenuti  per  le  attivita'  di  qualificazione   a
contraente generale; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, n. 59498  del  19
luglio 2011 con la quale si comunica  la  variazione  allo  stato  di
previsione delle entrate ed in particolare l'istituzione del capitolo
2454 art. 16, Capo XV relativo alle "entrate derivanti dai versamenti
per  gli  oneri  relativi  alla  procedura  di   attestazione   della
qualificazione a contraente generale per l'attivita' di rilascio,  di
rinnovo o di cambio classifica di attestazione, di  cui  all'art.  97
del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207,  da  riassegnare  nei  limiti  del
rimborso dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento  della
suddetta attivita'". 
  Visto  che  con  la  predetta  nota  il  versamento  da  parte  del
contraente   generale   e'   effettuato   sul   conto   corrente   n.
IT95Q0100003245348015245416 relativo al capitolo 2454  art.  16  Capo
XV; 
  Ritenuto conseguentemente di dover  procedere  alla  determinazione
della misura degli oneri di  qualificazione  versati  dai  contraenti
generali da riassegnare  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e delle relative modalita' di riassegnazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la misura degli oneri versati dai
contraenti generali per le attivita' di qualificazione da riassegnare
allo  stato  di  previsione   della   spesa   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti nei  limiti  del  rimborso  dei  costi
effettivamente sostenuti per tale attivita' e disciplina le modalita'
di riassegnazione  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.