IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002  di  recepimento  della
direttiva  2001/103/CE  della  Commissione  del  28  novembre   2001,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  194,  della  sostanza  attiva
2,4D; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  9
agosto  2002  che  indica  il  30  settembre  2012   quale   scadenza
dell'iscrizione  della  sostanza  attiva  2,4D  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della
direttiva 2010/77/UE della Commissione  del  10  novembre  2010,  che
proroga la scadenza dell'iscrizione  in  allegato  I  della  sostanza
attiva 2,4D fino al 31 dicembre 2015; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla  base
del fascicolo BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB  conforme  all'allegato
III del citato  decreto  legislativo194/1995,  relativo  al  prodotto
fitosanitario BATON TAPPETI ERBOSI,  presentato  dall'impresa  Nufarm
Italia S.r.l.; 
  Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in  adeguamento  alla  composizione  oggetto
degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra  indicato,
presentata dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui
trattasi, e indicato nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazione   del
prodotto fitosanitario  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 9 agosto 2002,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva 2,4D; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo BATON TAPPETI ERBOSI 800g/Kg PB, ottenuta  dall'Universita'
di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e
con   eventuale   adeguamento   alla   composizione   del    prodotto
fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  2,4D,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al   presente   decreto   alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.194
sulla base del fascicolo BATON TAPPETI  ERBOSI  800g/Kg  PB  conforme
all'allegato III; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione   della   sostanza   attiva   2,4D,   il   prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
    8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 novembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello