IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                nella riunione dell'11 dicembre 2012 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Considerato che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei  giorni
27 e 28  novembre  2012  alcuni  comuni  delle  province  di  Arezzo,
Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa,  Pistoia  e  Siena  sono  stati
colpiti  da  un'eccezionale  ondata  di  maltempo  caratterizzata  da
diffuse e  copiose  precipitazioni  di  intensita'  tale  da  causare
l'esondazione  di  corsi  d'acqua  con  conseguenti   allagamenti   e
movimenti franosi; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone provocando  la
perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero  di  diversi  immobili
pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Considerato, altresi', che l'esondazione di  fiumi  e  torrenti  ha
provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di
collegamenti  viari,  determinando,   quindi,   forti   disagi   alla
popolazione interessata; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Viste le note del 26 novembre 2012, del 4 e del 7 dicembre 2012 del
Presidente della regione Toscana; 
  Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'articolo 5, comma 1  della  citata  legge  24  febbraio
1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al 10 marzo 2013, lo stato di  emergenza  in  conseguenza  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nei comuni  delle
province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa,  Pistoia  e
Siena,  ricompresi  nell'allegato  elenco,  inviato   dalla   regione
Toscana, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5,  comma  2,  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede  con  ordinanze,  emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga  ad  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi
finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi,
alla  messa  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici  e  privati  che
costituiscano minaccia  per  la  pubblica  e  privata  incolumita'  e
comunque agli interventi volti ad evitare situazioni  di  pericolo  o
maggiori danni a persone  o  a  cose  ed  alla  copertura  dei  costi
straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti  delle  risorse
di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite massimo di euro 14.000.000,00 con oneri posti a carico del
Fondo per  la  protezione  civile,  appositamente  integrato  con  le
risorse  della  quota  destinata  allo  Stato  dell'otto  per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dell'esercizio
finanziario 2012, di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge
20 maggio 1985, n. 222. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti