IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modificazioni (di seguito «Testo Unico»), in particolare, gli articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per il Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra l'altro, le caratteristiche e le modalita', e l'organizzazione e gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Banca d'Italia e CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato», ed in particolare l'art. 3, il quale disciplina l'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari; Visti, altresi', gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e 80 del citato Testo Unico recanti la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti, altresi', gli articoli 53 e 54 del ripetuto Testo Unico, recanti aspetti connessi alle modalita' di applicazione delle norme di ridenominazione in euro dei titoli di Stato; Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto «Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' («Trattato MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012» e successive modifiche e integrazioni; Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato MES, con il quale si prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione, con scadenza superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un impatto giuridico identico; Considerata l'opportunita', al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende: per «separazione» l'operazione di separazione, dal mantello del titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli indicizzati all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione; per «mantello» il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati all'inflazione, per "mantello" si intende il valore di rimborso del titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente indicizzata all'inflazione; per «componenti cedolari» le cedole rappresentative degli interessi pagabili sul titolo; per «indicizzata all'inflazione» la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione maturata dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo; per «ricostituzione del titolo» l'operazione di riunione del mantello con le componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la riunione della componente indicizzata all'inflazione. Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende: per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data, calcolato ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione; per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100 e l'inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo; per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base annuo, definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati all'inflazione.