IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in   materia   di   debito   pubblico   e   successive
modificazioni  (di  seguito  «Testo  Unico»),  in  particolare,   gli
articoli 3 e 31 concernenti rispettivamente, l'autorizzazione per  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze all'emanazione di decreti  che
consentano di effettuare operazioni di indebitamento definendone, tra
l'altro, le caratteristiche e  le  modalita',  e  l'organizzazione  e
gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n.  58,  recante
il testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria ed, in particolare, l'art. 61, comma 10, il quale prevede
che  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  sentite  Banca
d'Italia e CONSOB, individua le  caratteristiche  delle  negoziazioni
all'ingrosso di strumenti finanziari; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  22  dicembre  2009,  n.  216,
«Regolamento recante norme sull'individuazione delle  caratteristiche
delle negoziazioni  all'ingrosso  di  strumenti  finanziari  e  sulla
disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di  Stato»,  ed
in particolare l'art. 3, il quale disciplina  l'individuazione  delle
caratteristiche  delle   negoziazioni   all'ingrosso   di   strumenti
finanziari; 
  Visti, altresi', gli articoli 11, 24, 25, 26, 27 e  80  del  citato
Testo Unico recanti  la  disciplina  della  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro  del  23  agosto
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  204  del  1°  settembre
2000, con cui e' stato affidato alla Monte titoli S.p.A. il  servizio
di gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visti, altresi', gli articoli 53 e 54  del  ripetuto  Testo  Unico,
recanti aspetti connessi alle modalita' di applicazione  delle  norme
di ridenominazione in euro dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto  «Ratifica
ed esecuzione del Trattato che istituisce il  Meccanismo  europeo  di
stabilita' («Trattato MES»), con Allegati, fatto  a  Bruxelles  il  2
febbraio 2012» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato MES,  con  il  quale  si
prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti  i
titoli di Stato della zona euro  di  nuova  emissione,  con  scadenza
superiore ad un anno, clausole d'azione collettiva  che  garantiscano
un impatto giuridico identico; 
  Considerata l'opportunita', al fine di sviluppare  il  mercato  dei
titoli di Stato, di favorire la negoziazione in  forma  separata  dei
titoli del debito pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende: 
    per «separazione» l'operazione di separazione, dal  mantello  del
titolo, delle componenti cedolari e, nel caso dei titoli  indicizzati
all'inflazione, della componente indicizzata all'inflazione; 
    per «mantello» il  valore  di  rimborso  del  titolo  a  scadenza
privato  delle  componenti  cedolari;  per   i   titoli   indicizzati
all'inflazione, per "mantello" si intende il valore di  rimborso  del
titolo a scadenza privato delle componenti cedolari e al netto  della
componente indicizzata all'inflazione; 
    per  «componenti  cedolari»  le  cedole   rappresentative   degli
interessi pagabili sul titolo; 
    per «indicizzata all'inflazione» la parte del valore di  rimborso
dei titoli indicizzati all'inflazione dovuta all'inflazione  maturata
dalla data di godimento alla data di scadenza del titolo; in caso  di
deflazione essa ha valore nullo; 
    per «ricostituzione del  titolo»  l'operazione  di  riunione  del
mantello con le componenti cedolari gia' separate, anche se originate
da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi  titoli;  per  i  titoli
indicizzati all'inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche
la riunione della componente indicizzata all'inflazione. 
  Nel caso di titoli legati all'inflazione, si intende: 
    per «inflazione di riferimento» si intende il livello dell'indice
dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una  certa  data,
calcolato ai sensi dei decreti  di  emissione  dei  titoli  di  Stato
indicizzati all'inflazione; 
    per «coefficiente di rettifica» si intende il rapporto tra 100  e
l'inflazione di riferimento alla data  di  godimento  originaria  del
titolo; 
    per «tasso reale annuo» si intende il tasso cedolare base  annuo,
definito ai sensi dei  decreti  di  emissione  dei  titoli  di  Stato
indicizzati all'inflazione.