IL DIREZIONE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe   delle   sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti
[Testo A] (d'ora in poi T.U.); 
  Visto il decreto dirigenziale 11 febbraio 2004, del Ministero della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio
2004), recante «L'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  in
materia di casellario giudiziale»; 
  Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del  Ministero  della
giustizia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8  febbraio
2007), recante «Le regole procedurali di carattere tecnico  operativo
per l'attuazione del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
313/2002»; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
«Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di  documentazione  amministrativa  [Testo  A]  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   Codice
dell'amministrazione digitale (CAD); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno
2008) recante le «Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento
del Sistema pubblico di connettivita' previste  dall'art.  71,  comma
1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6  giugno  2009)
recante le «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione  e
verifica delle firme digitali e validazione temporale  dei  documenti
informatici»; 
  Vista la deliberazione Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (CNIPA) n. 45 del 21 maggio 2009, recante le
«Regole  per  il  riconoscimento  e   la   verifica   del   documento
informatico»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Rilevato che, per la previsione di cui all'art.  39  T.U.,  occorre
individuare  le  modalita'  tecnico  operative  per  consentire  alle
amministrazioni pubbliche  ed  ai  gestori  di  pubblici  servizi  la
consultazione diretta, in via telematica, del sistema informativo del
casellario (SIC), qualora  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti
istituzionali abbiano necessita' di procedere: 
  1) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni  concernenti  stati,
qualita' e fatti, ai sensi dell'art. 43 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art. 46  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 
  2) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di  certificazioni,
di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000; 
  3) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli  28  e  32
del T.U.; 
  Ritenuto che la  consultazione  diretta  del  SIC  costituisce  una
modalita' di accesso ai servizi certificativi previsti dal T.U.,  che
renda  fruibili  alle  amministrazioni  pubbliche  e  ai  gestori  di
pubblici servizi i dati di interesse, attraverso l'uso di  tecnologie
finalizzate ad escludere il trattamento di  dati  personali  che  non
siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto ai loro  obblighi
e compiti istituzionali; 
  Ritenuto che l'accesso diretto al SIC deve avvenire previa  stipula
di  apposite   convenzioni,   anche   mediante   adesione,   tra   le
amministrazioni interessate ed il Ministero della giustizia,  redatte
su schemi tipo, distinti eventualmente secondo l'ambito  territoriale
di competenza dell'amministrazione richiedente (nazionale, regionale,
comunale) in base alle linee guida della DigitPA e sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, che siano tali da rispettare le
normative in materia di protezione dei dati personali, di accesso  ai
documenti amministrativi, di tutela  del  segreto  e  di  divieto  di
divulgazione; 
  Considerato che in sede di  richiesta  di  accesso  al  sistema  le
amministrazioni  interessate  devono  indicare  le   norme   che   ne
regolamentano gli specifici procedimenti amministrativi ed,  in  modo
analitico e  puntuale,  le  fattispecie  di  reato  e  le  condizioni
ostative per la definizione positiva di ciascuno di essi  e  comunque
ogni ulteriore indicazione necessaria per  la  realizzazione  di  una
procedura informatica che garantisca un accesso selettivo; 
  Ritenuto che per la stipula delle varie convenzioni  e'  necessario
adottare criteri di gradualita', eventualmente  con  differenziazioni
territoriali, per tipo di certificato e secondo  l'amministrazione  o
ente richiedente; 
  Ritenuto che per i fini di cui ai punti 1) e 2) sopra  indicati  la
consultazione diretta del SIC deve avvenire tramite l'acquisizione di
apposito certificato rilasciato all'esito  di  un  accesso  selettivo
alla banca dati del sistema,  attuato  secondo  le  regole  stabilite
nella relativa convenzione; 
  Ritenuto che le singole amministrazioni, fino a quando non  saranno
definite le convenzioni che le riguardano e realizzate  le  procedure
informatiche in  relazione  alle  regole  tecniche  ivi  individuate,
possono  continuare  ad  acquisire,  presso  gli  uffici  locali  del
casellario, i certificati previsti dal T.U., secondo le  disposizioni
transitorie di cui al decreto dirigenziale 11 febbraio 2004; 
  Considerato  che  la  consultazione  diretta  del  sistema  di  cui
all'art. 39 del T.U. consente anche  l'acquisizione  del  certificato
del casellario giudiziale di cui all'art. 29 del T.U., richiesto  dai
comuni per ragioni di elettorato; 
  Considerato che l'accesso diretto al  sistema  soddisfa,  altresi',
l'esigenza delle stazioni appaltanti lavori pubblici di verificare le
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1 e 2 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, relativamente ai candidati o ai  concorrenti,
finora assolta tramite la richiesta dei certificati di  cui  all'art.
21 del T.U. oppure delle visure di cui all'art. 33,  comma  1,  dello
stesso T.U., al competente ufficio locale del casellario; 
  Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e contenuto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  tecnico  operative
per consentire  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  di
pubblici servizi la consultazione diretta, per  via  telematica,  del
sistema informativo del casellario (SIC), qualora per lo  svolgimento
dei propri compiti istituzionali abbiano necessita' di procedere: 
  a) alle acquisizioni d'ufficio di informazioni  concernenti  stati,
qualita' e fatti, ai sensi dell'art. 43 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, che risultino elencati all'art. 46  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica; 
  b) ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di  certificazioni,
di cui all'art. 71 del citato decreto n. 445/2000; 
  c) all'acquisizione dei certificati di cui agli articoli  28  e  32
del T.U.; 
  d) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 29 del T.U.; 
  e) all'acquisizione del certificato di cui all'art. 38, commi 1 e 2
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  2. La  consultazione  diretta  del  sistema  avviene  nel  rispetto
dell'obbligo, previsto  dagli  articoli  11,  21  e  22  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  per  i  soggetti  pubblici,  di
trattare dati personali,  e  giudiziari  in  particolare,  che  siano
pertinenti, completi, non eccedenti ed indispensabili  rispetto  alle
finalita' perseguite nei singoli procedimenti amministrativi di  loro
competenza. 
  3.   La   consultazione   diretta   del   sistema    e'    limitata
all'acquisizione  delle  certificazioni  del  casellario  giudiziale,
relative a persone di maggiore eta' salvo  quanto  disposto  all'art.
11, e di quelle relative all'anagrafe delle  sanzioni  amministrative
dipendenti da reato. 
  4. Le amministrazioni  interessate  all'accesso  al  SIC  formulano
apposita richiesta, secondo i modelli di  cui  all'allegato  tecnico,
riportando le norme che ne regolamentano gli  specifici  procedimenti
amministrativi ed, in modo analitico e puntuale,  le  fattispecie  di
reato e  le  condizioni  ostative  per  la  definizione  positiva  di
ciascuno di essi e comunque ogni ulteriore indicazione necessaria per
la  realizzazione  di  una  procedura  informatica  per  un   accesso
selettivo. 
  5. Per consentire  l'accesso  al  sistema  sono  stipulate  tra  il
ministero della giustizia e le amministrazioni  interessate  apposite
convenzioni, anche mediante adesione, finalizzate  ad  assicurare  la
fruibilita' dei dati nel  rispetto  delle  normative  in  materia  di
protezione   dei   dati   personali,   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto  di  divulgazione.
Le convenzioni sono redatte su schemi  tipo,  distinti  eventualmente
secondo  l'ambito  territoriale  di  competenza  dell'amministrazione
richiedente (nazionale, regionale, comunale) in base alle linee guida
della DigitPA e  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. Nelle stesse sono stabiliti, tra l'altro,  i  termini,  le
condizioni, i vincoli normativi nonche' le regole tecniche necessarie
per garantire il rilascio di un certificato che  contenga  solo  dati
pertinenti   e   coerenti   con   i   compiti   istituzionali   delle
amministrazioni interessate. 
  6. In ciascuna convenzione sono stabilite le modalita' con le quali
l'amministrazione  interessata  comunica  all'ufficio  centrale   del
casellario eventuali modifiche delle norme che incidano sulle  regole
tecniche alla base dell'accesso selettivo. Le  convenzioni  riportano
altresi' le modalita' con le quali l'ufficio centrale del  casellario
comunica eventuali modifiche a norme del T.U. 
  7. La consultazione diretta al SIC per le finalita' di cui al comma
1, lettere a) e b), si realizza tramite  l'acquisizione  di  apposito
certificato (d'ora in poi denominato «certificato selettivo  ex  art.
39 del T.U.»)  rilasciato  all'esito  dell'attivazione  del  «sistema
CERPA» secondo le regole stabilite  nella  relativa  convenzione.  Il
certificato, riferito ad una determinata persona o ente,  riporta  le
sole  iscrizioni  corrispondenti  a  provvedimenti   giudiziari   che
riflettano  le  condizioni  ostative  indicate   dall'amministrazione
richiedente.  Il  certificato  riporta  altresi'  gli  estremi  della
convenzione. 
  8. Nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'art.  11  del  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   il   certificato   riporta
l'iscrizione completa dei provvedimenti  giudiziari  selezionati  dal
sistema.  Per  iscrizione  completa  si   intende   quella   conforme
all'estratto iscritto nel SIC ai sensi dell'art.  4  del  T.U.  Resta
fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e giudiziari
in  particolare,  non  indispensabili  allo   specifico   adempimento
previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce
la richiesta. 
  9. Fino a quando non saranno definite le convenzioni  e  realizzate
le procedure informatiche  in  relazione  alle  regole  tecniche  ivi
individuate, le amministrazioni interessate continuano ad acquisire i
certificati  previsti  dal  T.U.,  presso  gli  uffici   locali   del
casellario, secondo le disposizioni transitorie  di  cui  al  decreto
dirigenziale 11 febbraio 2004. 
  10. Qualora si verifichi una delle due ipotesi previste  dal  comma
6, il «certificato selettivo ex art. 39»  e'  sostituito,  fino  alla
modifica della convenzione e della  relativa  procedura  informatica,
con un certificato, denominato «certificato ex art.  39»,  contenente
tutte  le  iscrizioni  presenti  sul  sistema,  munito  di   apposita
avvertenza circa il divieto di utilizzare i dati  non  indispensabili
al procedimento amministrativo  cui  si  riferisce  la  richiesta  di
accesso. 
  11. Fermo restando le capacita' operative di elaborazione del SIC e
del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC),  il  sistema  CERPA  e'
attivato  seguendo  criteri   di   gradualita',   eventualmente   con
differenziazioni territoriali, e per tipo di certificato, che tengano
conto dell'ordine cronologico di  presentazione  delle  richieste  di
accesso al SIC e delle esigenze  delle  amministrazioni  interessate,
valutate attraverso l'analisi dei  dati  statistici  dei  certificati
richiesti. 
  12. La consultazione diretta del sistema per le finalita' di cui al
comma 1, lettere  c)  e  d),  consente,  oltre  all'acquisizione  dei
certificati di cui agli articoli 28 e 32 del T.U.,  anche  quello  di
cui all'art.  29  del  T.U.  ovvero  il  certificato  del  casellario
giudiziale richiesto per ragioni di elettorato. 
  13. La consultazione diretta del sistema per le finalita' di cui al
comma 1, lettera e), consente di soddisfare l'esigenza delle stazioni
appaltanti lavori pubblici di  verificare  le  dichiarazioni  di  cui
all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, relativamente ai candidati  o  ai  concorrenti,  finora  assolta
tramite la richiesta al competente ufficio locale del casellario, dei
certificati del casellario giudiziale di cui  all'art.  21  del  T.U.
oppure delle visure di cui all'art. 33, comma 1, dello stesso T.U. La
consultazione avviene attraverso il rilascio di apposito  certificato
denominato «certificato del casellario giudiziale ex art. 21 del T.U.
in relazione all'art. 38, decreto legislativo n. 163/2006», nel quale
sono riportate  le  iscrizioni  di  cui  all'art.  21  del  T.U.,  ad
eccezione dei provvedimenti indicati al  comma  5  dell'art.  25  del
decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007. 
  14. La certificazione in materia di casellario dei carichi pendenti
e di anagrafe dei  carichi  pendenti  degli  illeciti  amministrativi
dipendenti da reato, in attesa della realizzazione delle funzioni  di
interconnessione telematica tra il SIC ed i sistemi  fonte,  continua
ad essere assicurata su base locale dagli uffici delle procure  della
Repubblica presso i tribunali in conformita'  alle  disposizioni  del
pubblico ministero, secondo le modalita' finora osservate. 
  15. Le disposizioni transitorie di cui al decreto  dirigenziale  11
febbraio  2004  che  consentono  alle   amministrazioni   interessate
l'acquisizione dei certificati ai sensi dell'art. 39 del T.U. per  il
tramite degli uffici locali rimangono in vigore  fino  al  30  giugno
2014.