IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136, del 14 giugno 2007; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con il quale, tenuto fermo il termine del 12 dicembre 2009 per la presentazione, da parte dei gestori delle attivita' di spettacolo viaggianti esistenti, dell'istanza per la registrazione, e' stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle Commissioni comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze; Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996; Rilevata la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione, nonche' per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di classi delle attivita' di spettacolo viaggiante; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012; Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, di seguito denominato decreto, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le attivita' di "spettacolo di strada" di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti.».