IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», ed in particolare l'articolo 1, comma 2, come sostituito dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, nonche' l'articolo 2, comma 1, che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che detta «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, che, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina la classificazione della spesa per missioni e programmi delle Universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del citato articolo 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare il comma 4, in base al quale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonche' i criteri cui le universita' si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che in attuazione dell'articolo 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; Visti, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, al fine di consentire la confrontabilita' dei dati di bilancio secondo le classificazioni di cui al regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, nonche' allo scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali; l'articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo il quale prevede che le missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti; l'articolo 12 del medesimo decreto in base al quale per le unita' locali delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni vigilanti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con proprio decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni, che prevede la trasmissione dello schema di decreto concernente i criteri per la specificazione e classificazione delle spese delle amministrazioni pubbliche alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato; Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del termine previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Visto che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni sono definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica individuato dalla legge e dallo statuto e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, i programmi sono configurati come le unita' di rappresentazione del bilancio che identificano le attivita' realizzate dall'amministrazione pubblica nell'ambito di ciascuna missione; Visto l'articolo 40 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; Acquisito il parere della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 28 novembre 2012, a cui il provvedimento si e' conformato e, preso atto che il termine per l'espressione del parere della Commissione Bilancio del Senato e' scaduto il 22 novembre 2012; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le linee guida stabilite con il presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni autonome di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai Ministeri, di seguito denominate: «amministrazioni pubbliche». 1-bis. Per le universita' resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. 2. Le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalita' della spesa, secondo l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli, al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonche' una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.