IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», ed
in particolare l'articolo 1, comma 2, come  sostituito  dall'articolo
5, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,  che  definisce
l'ambito di applicazione delle disposizioni  in  materia  di  finanza
pubblica, nonche' l'articolo 2, comma 1, che ha delegato  il  Governo
ad adottare uno o piu' decreti legislativi per  l'armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  amministrazioni
pubbliche,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti  locali,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  che  detta
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  18,
che, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  disciplina
la  classificazione  della  spesa  per  missioni  e  programmi  delle
Universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi del citato
articolo 1, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196,  ed
in particolare il comma 4, in base al quale con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle
missioni e dei programmi, nonche' i criteri  cui  le  universita'  si
attengono  ai  fini  di  una  omogenea  riclassificazione  dei   dati
contabili; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  che  in
attuazione dell'articolo 2 della citata legge 31  dicembre  2009,  n.
196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione  delle
regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali  e
degli enti del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti, in particolare, l'articolo  9  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91, in base al  quale  le  amministrazioni  pubbliche
sono tenute ad adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che
evidenzi  le  finalita'  della  spesa  secondo  l'articolazione   per
missioni e programmi, al fine di consentire la  confrontabilita'  dei
dati di bilancio secondo le classificazioni  di  cui  al  regolamento
(CE) n. 2223/96, del Consiglio, del  25  giugno  1996,  nonche'  allo
scopo di assicurare la trasparenza del processo di allocazione  delle
risorse e di  destinazione  delle  stesse  alle  politiche  pubbliche
settoriali; l'articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo  decreto
legislativo il quale prevede che le missioni sono definite sulla base
di indirizzi adottati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentiti i Ministeri vigilanti; l'articolo 12 del medesimo decreto  in
base al quale per le unita' locali delle  amministrazioni  pubbliche,
le  amministrazioni  vigilanti  assicurano  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 9, con modalita' stabilite con  proprio
decreto di natura non regolamentare,  adottato  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91, e successive modificazioni, che prevede la  trasmissione
dello schema di decreto concernente i criteri per la specificazione e
classificazione delle  spese  delle  amministrazioni  pubbliche  alle
Camere,  ai  fini  dell'espressione  del  parere  delle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione, decorso
il quale il decreto puo' essere adottato; 
  Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
che ha disposto, tra l'altro, il differimento al 31 dicembre 2012 del
termine previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera  a)  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto che ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le missioni sono  definite
in  base  allo  scopo  istituzionale  dell'amministrazione   pubblica
individuato dalla legge e dallo statuto e che, ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera  b)  del  medesimo  decreto,  i  programmi  sono
configurati come le  unita'  di  rappresentazione  del  bilancio  che
identificano le attivita'  realizzate  dall'amministrazione  pubblica
nell'ambito di ciascuna missione; 
  Visto l'articolo 40 della citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi  per
il completamento della riforma della  struttura  del  bilancio  dello
Stato; 
  Acquisito il parere della Commissione  Bilancio  della  Camera  dei
Deputati in data 28 novembre 2012,  a  cui  il  provvedimento  si  e'
conformato e, preso atto che il termine per l'espressione del  parere
della Commissione Bilancio del Senato e' scaduto il 22 novembre 2012; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  i
Ministeri vigilanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le linee guida stabilite con il presente  decreto  si  applicano
alle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  91,  diverse
dalle amministrazioni autonome di  cui  all'articolo  21,  comma  10,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  dai  Ministeri,  di  seguito
denominate: «amministrazioni pubbliche». 
  1-bis. Per le universita' resta fermo quanto disposto dall'articolo
4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. 
  2. Le amministrazioni pubbliche adottano una  rappresentazione  dei
dati di bilancio che  evidenzi  le  finalita'  della  spesa,  secondo
l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli  indirizzi
riportati  nei  successivi  articoli,  al  fine  di   assicurare   il
consolidamento  e  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  nonche'   una
maggiore  trasparenza  nel  processo  di  allocazione  delle  risorse
pubbliche.