IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 4 ottobre 2010 presentata dall'Impresa  Nufarm
Italia S.r.l. con sede legale in Milano, viale Luigi Majno  n.  17/A,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato CA 2526 contenente le sostanze attive 2,4 D e glifosate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero   della   salute   e   Centro   Internazionale   per    gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva 2,4 D, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 fino al  30  settembre  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/103 /EC della Commissione del 28 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva 2,4  D  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'Impresa  Nufarm
Italia S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del  prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 4 aprile 2011, prot.  10289  con
la  quale  e'  stata  richiesta   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa Nufarm Italia S.r.l. ha presentato la documentazione  ed  i
dati tecnico-scientifici richiesti dall'Ufficio ed ha  comunicato  di
voler variare la denominazione del prodotto in KYLEO; 
  Vista la  successiva  valutazione  dell'Istituto  sopra  citato  in
merito    alla    documentazione    tecnico-scientifica    presentata
dall'Impresa medesima, nell'ambito della quale sono  stati  richiesti
ulteriori dati tecnico-scientifici aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2012, prot. 21296  con
la  quale  e'  stata  richiesta  la   ulteriore   documentazione   da
presentarsi entro 6 mesi dalla sopracitata data; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto KYLEO fino al 31 dicembre  2015
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 di entrambe le sostanze attive  2,4
D   e   glifosate,   fatta   salva   la   presentazione   dei    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm Italia S.r.l. con sede  legale  in  Milano,  viale
Luigi Majno n. 17/A e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato KYLEO con la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione di entrambe  le
sostanze attive  2,4  D  e  glifosate  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 50 -  100  -  250  -
500; L 1 - 5 - 20 - 50 - 200 - 1000. 
  Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle imprese: 
      Torre srl - Torrenieri (Siena); 
      I.R.C.A. - Fornovo San Giovanni (Bergamo). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Nufarm GmbH  e  Co
KG - St. Peter Strasse 25 A - 4021 Linz/ Austria. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15051. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello