IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004, nel testo modificato dal decreto  legislativo  n.  82/2008,
che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta della Regione  Lombardia  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta'  nazionale  -
Piogge alluvionali dal  31  maggio  2011  al  10  giugno  2011  nella
Provincia di Pavia; 
  Vista la nota n. 21377 del 22 novembre 2012 con la quale la Regione
Lombardia ha trasmesso ulteriori supplementi  istruttori  a  sostegno
della proposta; 
  Dato atto alla Regione Lombardia di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere  la  proposta  della  Regione  Lombardia  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree  colpite  per  le  strutture  aziendali  e  alle
infrastrutture connesse all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto dei danni alle  strutture  aziendali  e  alle  infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,
nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
    Pavia: 
      piogge alluvionali dal  31  maggio  2011  al  10  giugno  2011;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei  comuni  di
Canevino, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese,  Montecalvo  Versiggia,
Montu' Beccaria, Pietra de' Giorgi, Rocca de'  Giorgi,  Ruino,  Santa
Maria della Versa, Volpara; 
      piogge alluvionali dal  31  maggio  2011  al  10  giugno  2011;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei  comuni  di
Canevino, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montalto  Pavese,  Montecalvo
Versiggia, Montu' Beccaria,  Pietra  de'  Giorgi,  Rovescala,  Ruino,
Santa Maria della Versa, Valverde, Volpara. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 dicembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania