IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
               IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
  Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; 
  Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1959,
n. 1688; 
  Visto l'art. 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n.  641,
recante nuove norme per l'edilizia scolastica e plano dell'intervento
finanziario  per  il  quinquennio  1967-1971,  e  tenuto  conto   dei
risultati degli studi, ricerche e sperimentazioni  del  centro  studi
per l'edilizia scolastica; 
  Considerato che sullo schema delle norme  tecniche  per  l'edilizia
scolastica il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso  il
proprio parere favorevole nella adunanza  generale  del  19  dicembre
1968, con voto n. 1904; 
  Visto l'art. 60 della citata legge 28  luglio  1967,  n.  641,  che
abroga tutte le disposizioni incompatibili con la stessa legge; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate le allegate  norme  tecniche  relative  all'edilizia
scolastica,  ivi  compresi  gli  indici   minimi   di   funzionalita'
didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione  di
opere di edilizia scolastica.