IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1959, n. 1688; Visto l'art. 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e plano dell'intervento finanziario per il quinquennio 1967-1971, e tenuto conto dei risultati degli studi, ricerche e sperimentazioni del centro studi per l'edilizia scolastica; Considerato che sullo schema delle norme tecniche per l'edilizia scolastica il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere favorevole nella adunanza generale del 19 dicembre 1968, con voto n. 1904; Visto l'art. 60 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, che abroga tutte le disposizioni incompatibili con la stessa legge; Decreta: Art. 1. Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalita' didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica.