IL MINISTRO PER L'INTERNO
Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3, dell'allegato B al
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle norme
suindicate;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed
infiammabili;
Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell'allegato B al regolamento
per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono sostituiti
dai seguenti:
1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono
tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e manufatti ed
oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di polveri,
cartucce, manufatti ed oggetti esplodenti di impiego militare o
bellico e quelli che possono esplodere per semplice urto o per
decomposizione spontanea.
Si puo' concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti
esercizi:
a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della
I categoria, chiuse perfettamente nei loro recipienti metallici
originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre 1 kg.
netto.
E' vietato tenere nel locale e vendere recipienti di polveri
aperti;
La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi.
b) fino a chilogrammi 50 netti di polveri da lancio della I
categoria sotto forma di' cartucce cariche per armi da fuoco
portatili, armi da guerra escluse.
Ai fini del computo delle cartucce devono essere adottati i
seguenti rapporti:
- 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria e' considerato
pari a:
300 cartucce da caccia caricate con polveri nere;
560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo;
1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici;
4.000 cartucce per pistole e rivoltelle;
25.000 cartucce per armi tipo flobert;
c) fino a 25 kg. lordi (imballaggio escluso) di artifici e di
fuochi artificiali della IV categoria e fino a 25 kg. lordi
(imballaggio escluso) di oggetti e manufatti esplodenti della V
categoria.
Ai fini del computo pratico un kg. lordo di detti materiali e'
considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri da lancio senza
fumo della I categoria.
Nessun limite di quantita' e' stabilito per il deposito di capsule
per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce.
d) i quantitativi in peso al netto o ridotti al netto delle
polveri, artifici o fuochi artificiali, oggetti o manufatti delle
categorie I, IV e V, di cui ai precedenti punti a) e c) possono
essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte,
raddoppiati e sostituiti con polveri di lancio senza fumo
esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per fucili da
caccia con anima a canna liscia.
Sulle istanze per il rilascio delle licenze per gli esercizi
suddetti deve essere sentito il parere della commissione tecnica
provinciale.
2) I locali degli esercizi di minuta vendita di materie esplosive
non devono essere interrati o seminterrati ovvero contigui,
sovrastanti o sottostanti a locali di lavorazione o deposito di
materie facilmente combustibili o infiammabili ne' devono avere
comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali che non
abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso.
Non devono, altresi', essere ubicati in edifici nei quali vi siano
anche locali destinati al culto, scuole, asili, case di cura,
comunita' religiose, alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico
spettacolo e simili.
Nei locali degli esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive
non devono essere tenuti in deposito o in vendita materie
infiammabili.
Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma del presente numero
possono essere consentite previo parere favorevole della commissione
tecnica provinciale che potra' prescrivere le cautele che riterra'
opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica.
Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e b) del precedente
numero devono essere custodite in uno o piu' locali, separati, anche
se adiacenti, da quello o da quelli nei quali sono custoditi gli
oggetti esplodenti di cui alla lettera c): quesi ultimi non possono
essere custoditi nel locale o nei locali destinati all'accesso del
pubblico.
Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore a m.
2,40, una superficie non inferiore a mq. 6 e una cubatura non
inferiore a mc. 18.
Per ciascun locale adibito a deposito di materiali esplosivi la
cubatura ambiente non deve essere inferiore a mc. 1 per ogni
chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni chilogrammo
lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V ed a
mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere sotto forma di cartucce
calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente numero,
lettera b.).
muri perimetrali dell'esercizio devono essere in mattoni pieni ad
almeno due teste o in altra struttura muraria di resistenza
equivalente.
I solai di copertura e di calpestio dei locali devono essere in
cemento armato con soletta armata dello spessore di cm. 7 o
realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di equivalente
resistenza meccanica.
Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e raccordate al
pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o in
legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti
per l'eventuale proiezione di schegge verso l'esterno in caso di
scoppio o di deflagrazione all'interno dei locali.
Il carico degli esplosivi sara' determinato nei limiti massimi
consentiti; esso potra' essere eventualmente ridotto in rapporto,
alla struttura dei locali ed alla relativa resistenza al fuoco,
secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale.
I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici
alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni
per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi metallici
muniti di sportelli chiudibili con serrature di sicurezza. Gli
scaffali e gli armadi devono essere disposti lungo le pareti dei
locali e collocati in modo da impedire la facile accessibilita' ad
essi da parte del pubblico.
L'impianto elettrico dei locali dell'esercizio deve rispondere alle
norme piu', recenti del C.E.I. per i locali destinati a contenere
materiali solidi facilmente infiammabili; particolare cura dovra'
essere rivolta al sezionamento dell'impianto con la installazione di
valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio circoscrivere le
conseguenze di accidentali corto-circuiti.
Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi caminetti, stufe
ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di
riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore
collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita'
delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio dell'esercizio sara' stabilita
dalla commissione tecnica provinciale.
3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo'
essere consentito limitatamente per cartucce da caccia caricate con
polveri senza fumo e per un quantitativo non superiore a 4000
cartucce ai giorno.
Il caricamento deve essere effettuato a mano o con macchinario
mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante
non piu' di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del macchinario
automatico non deve poter contenere piu' di 1 kg. netto, utile, di
polvere.
Il locale destinato al caricamento non puo' essere destinato ad
altri usi e non deve avere comunicazione diretta con nessun altro
locale non pertinente l'esercizio; le sue pareti perimetrali devono
essere in mattoni pieni almeno a due teste o in altra struttura
muraria di resistenza equivalente, intonacata e opportunamente
raccordata al solaio e al pavimento; i solai di copertura e di
calpestio dei locali devono essere in cemento armato con soletta
armata dello spessore di almeno
cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente al fuoco e di
equivalente resistenza meccanica.
Il locale deve avere una superficie noti inferiore a mq. 12, una
altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura non inferiore a
mc. 36; almeno una parete deve essere esterna e su di essa deve
essere disposta almeno un'apertura di illuminazione naturale e di
ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal pavimento e
dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.;
l'apertura deve essere protetta esternamente da una robusta
inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o in
altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso l'esterno in
casi di scoppio o di deflagrazione all'interno; le porte di
comunicazione con gli altri locali dell'esercizio devono essere
metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e si
devono aprire verso l'esterno del locale. La comunicazione del locale
con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata; tra i
due locali deve essere interposto un locale di disimpegno, di
larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte sfalsate l'una
rispetto all'altra; il locale di disimpegno deve risultare sempre
vuoto da qualsiasi ingombro.
Deroghe ai criteri enunciati potranno essere eccezionalmente
ammesse, a giudizio della commissione tecnica provinciale, ove le
condizioni particolari lo consentano. In tali casi i limiti massimi
previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti in rapporto
al contesto topografico, alle strutture dei locali ed alla relativa
resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della stessa
commissione.
L'impianto elettrico del locale e , quello delle attrezzature
meccaniche deve rispondere alle piu' recenti norme del C.E.I. per
locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili.
Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti, stufe
ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma soltanto sistemi di
riscaldamento, eseguiti a regola d'arte, con generatori di calore
collocati in locale isolato dai locali di deposito, in conformita'
delle vigenti disposizioni.
La dotazione di mezzi antincendio del locale sara' stabilita dalla
commissione tecnica provinciale.
Il materiale necessario per il confezionamento del quantitativo
giornaliero di cartucce consentito deve essere portato nel locale,
mediante prelievo dai locali di deposito prima dell'inizio delle
operazioni di caricamento, eccetto le polveri, che devono essere
portate nel locale nella quantita' consentita per ogni operazione
soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse; alla fine di ogni
operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale
e poste tra quelle destinate alla vendita nei locali a cio'
riservati.
Le polveri destinate al caricamento e le cartucce prodotte devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente
n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al caricamento deve
essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle operazioni
giornaliere.