IL MINISTRO PER L'INTERNO 
 
  Visto il  capitolo  VI,  numeri  1,  2  e  3,  dell'allegato  B  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   apportare   modifiche   alle   norme
suindicate; 
  Sentita la commissione consultiva  per  le  sostanze  esplosive  ed
infiammabili; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  I numeri 1, 2 e 3 del capitolo VI dell'allegato  B  al  regolamento
per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  1) Negli esercizi di minuta vendita di materie esplosive si possono
tenere soltanto polveri e cartucce della categoria I e  manufatti  ed
oggetti esplodenti delle categorie IV e V con esclusione di  polveri,
cartucce, manufatti ed  oggetti  esplodenti  di  impiego  militare  o
bellico e quelli che  possono  esplodere  per  semplice  urto  o  per
decomposizione spontanea. 
  Si puo' concedere licenza per tenere in deposito e vendere in detti
esercizi: 
  a) fino a chilogrammi 25 netti di polveri da lancio e da mina della
I categoria,  chiuse  perfettamente  nei  loro  recipienti  metallici
originari di fabbrica ciascuno di contenuto massimo non oltre  1  kg.
netto. 
  E' vietato tenere  nel  locale  e  vendere  recipienti  di  polveri
aperti; 
  La vendita delle polveri deve essere fatta per recipienti interi. 
  b) fino a chilogrammi  50  netti  di  polveri  da  lancio  della  I
categoria  sotto  forma  di'  cartucce  cariche  per  armi  da  fuoco
portatili, armi da guerra escluse. 
  Ai fini  del  computo  delle  cartucce  devono  essere  adottati  i
seguenti rapporti: 
  - 1 kg. netto di polveri da lancio della I categoria e' considerato
pari a: 
  300 cartucce da caccia caricate con polveri nere; 
  560 cartucce da caccia caricate con polveri senza fumo; 
  1.250 cartucce da salve e per usi, tecnici; 
  4.000 cartucce per pistole e rivoltelle; 
  25.000 cartucce per armi tipo flobert; 
  c) fino a 25 kg. lordi  (imballaggio  escluso)  di  artifici  e  di
fuochi  artificiali  della  IV  categoria  e  fino  a  25  kg.  lordi
(imballaggio escluso) di  oggetti  e  manufatti  esplodenti  della  V
categoria. 
  Ai fini del computo pratico un kg.  lordo  di  detti  materiali  e'
considerato equivalente a 0,8 kg. netti di polveri  da  lancio  senza
fumo della I categoria. 
  Nessun limite di quantita' e' stabilito per il deposito di  capsule
per cartucce da caccia e di bossoli innescati per le stesse cartucce. 
  d) i quantitativi in  peso  al  netto  o  ridotti  al  netto  delle
polveri, artifici o fuochi artificiali,  oggetti  o  manufatti  delle
categorie I, IV e V, di cui ai  precedenti  punti  a)  e  c)  possono
essere ad iniziativa dei titolari delle licenze, in tutto o in parte,
raddoppiati  e  sostituiti  con  polveri   di   lancio   senza   fumo
esclusivamente in forma di cartucce da caccia cariche per  fucili  da
caccia con anima a canna liscia. 
  Sulle istanze per  il  rilascio  delle  licenze  per  gli  esercizi
suddetti deve essere sentito  il  parere  della  commissione  tecnica
provinciale. 
  2) I locali degli esercizi di minuta vendita di  materie  esplosive
non  devono  essere  interrati  o   seminterrati   ovvero   contigui,
sovrastanti o sottostanti a  locali  di  lavorazione  o  deposito  di
materie facilmente  combustibili  o  infiammabili  ne'  devono  avere
comunicazione diretta con locali di abitazione e con locali  che  non
abbiano attinenza con l'attivita' dell'esercizio stesso. 
  Non devono, altresi', essere ubicati in edifici nei quali vi  siano
anche locali  destinati  al  culto,  scuole,  asili,  case  di  cura,
comunita' religiose, alberghi, grandi magazzini, locali  di  pubblico
spettacolo e simili. 
  Nei locali degli esercizi di minuta vendita di  sostanze  esplosive
non  devono  essere  tenuti  in  deposito  o   in   vendita   materie
infiammabili. 
  Deroghe ai divieti contenuti nel primo comma  del  presente  numero
possono essere consentite previo parere favorevole della  commissione
tecnica provinciale che potra' prescrivere le  cautele  che  riterra'
opportune nei singoli casi per la tutela dell'incolumita' pubblica. 
  Le materie esplodenti di cui alle lettere a) e  b)  del  precedente
numero devono essere custodite in uno o piu' locali, separati,  anche
se adiacenti, da quello o da quelli  nei  quali  sono  custoditi  gli
oggetti esplodenti di cui alla lettera c): quesi ultimi  non  possono
essere custoditi nel locale o nei locali  destinati  all'accesso  del
pubblico. 
  Ogni locale di deposito deve avere una altezza non inferiore  a  m.
2,40, una superficie non  inferiore  a  mq.  6  e  una  cubatura  non
inferiore a mc. 18. 
  Per ciascun locale adibito a deposito  di  materiali  esplosivi  la
cubatura ambiente  non  deve  essere  inferiore  a  mc.  1  per  ogni
chilogrammo netto di polveri come tali, a mc. 1 per ogni  chilogrammo
lordo di oggetti e manufatti esplodenti delle categorie IV e V  ed  a
mc. 1 per ogni 3,5 chilogrammi di polvere  sotto  forma  di  cartucce
calcolati con i rapporti di equivalenza di cui al precedente  numero,
lettera b.). 
  muri perimetrali dell'esercizio devono essere in mattoni  pieni  ad
almeno  due  teste  o  in  altra  struttura  muraria  di   resistenza
equivalente. 
  I solai di copertura e di calpestio dei  locali  devono  essere  in
cemento  armato  con  soletta  armata  dello  spessore  di  cm.  7  o
realizzati con altra struttura resistente al fuoco e  di  equivalente
resistenza meccanica. 
  Le pareti di ogni locale devono essere intonacate e  raccordate  al
pavimento ed al soffitto, i serramenti devono essere in metallo o  in
legno ignifugato e muniti di vetri infrangibili o altrimenti protetti
per l'eventuale proiezione di schegge  verso  l'esterno  in  caso  di
scoppio o di deflagrazione all'interno dei locali. 
  Il carico degli esplosivi  sara'  determinato  nei  limiti  massimi
consentiti; esso potra' essere  eventualmente  ridotto  in  rapporto,
alla struttura dei locali  ed  alla  relativa  resistenza  al  fuoco,
secondo le indicazioni della commissione tecnica provinciale. 
  I materiali esplosivi devono essere collocati in scaffali metallici
alti non oltre metri 2,10, chiusi soltanto lateralmente; le munizioni
per pistole e rivoltelle devono essere custodite in armadi  metallici
muniti di  sportelli  chiudibili  con  serrature  di  sicurezza.  Gli
scaffali e gli armadi devono essere  disposti  lungo  le  pareti  dei
locali e collocati in modo da impedire la  facile  accessibilita'  ad
essi da parte del pubblico. 
  L'impianto elettrico dei locali dell'esercizio deve rispondere alle
norme piu', recenti del C.E.I. per i  locali  destinati  a  contenere
materiali solidi facilmente  infiammabili;  particolare  cura  dovra'
essere rivolta al sezionamento dell'impianto con la installazione  di
valvole di sicurezza automatiche tarate per meglio  circoscrivere  le
conseguenze di accidentali corto-circuiti. 
  Per il riscaldamento dei locali non sono ammessi  caminetti,  stufe
ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma  soltanto  sistemi  di
riscaldamento, eseguiti a regola d'arte,  con  generatori  di  calore
collocati in locale isolato dai locali di  deposito,  in  conformita'
delle vigenti disposizioni. 
  La dotazione di mezzi antincendio  dell'esercizio  sara'  stabilita
dalla commissione tecnica provinciale. 
  3) Il caricamento di cartucce negli esercizi di minuta vendita puo'
essere consentito limitatamente per cartucce da caccia  caricate  con
polveri senza fumo  e  per  un  quantitativo  non  superiore  a  4000
cartucce ai giorno. 
  Il caricamento deve essere effettuato  a  mano  o  con  macchinario
mosso elettricamente, per operazioni successive ciascuna interessante
non piu' di 1 kg. di polvere per volta: la tramoggia del  macchinario
automatico non deve poter contenere piu' di 1 kg.  netto,  utile,  di
polvere. 
  Il locale destinato al caricamento non  puo'  essere  destinato  ad
altri usi e non deve avere comunicazione  diretta  con  nessun  altro
locale non pertinente l'esercizio; le sue pareti  perimetrali  devono
essere in mattoni pieni almeno a  due  teste  o  in  altra  struttura
muraria  di  resistenza  equivalente,  intonacata  e   opportunamente
raccordata al solaio e al  pavimento;  i  solai  di  copertura  e  di
calpestio dei locali devono essere  in  cemento  armato  con  soletta
armata dello spessore di almeno 
  cm. 7 o realizzati con altra struttura resistente  al  fuoco  e  di
equivalente resistenza meccanica. 
  Il locale deve avere una superficie noti inferiore a  mq.  12,  una
altezza non inferiore a metri 2,40 ed una cubatura  non  inferiore  a
mc. 36; almeno una parete deve essere  esterna  e  su  di  essa  deve
essere disposta almeno un'apertura di  illuminazione  naturale  e  di
ventilazione posta a non meno di metri 2 di altezza dal  pavimento  e
dal piano di campagna esterno, di superficie non inferiore a 0,8 mq.;
l'apertura  deve  essere  protetta  esternamente   da   una   robusta
inferriata e munita di infissi metallici con vetri infrangibili o  in
altro modo protetti contro proiezioni di schegge verso  l'esterno  in
casi  di  scoppio  o  di  deflagrazione  all'interno;  le  porte   di
comunicazione con  gli  altri  locali  dell'esercizio  devono  essere
metalliche o in legno ignifugato ricoperto da lamiera metallica e  si
devono aprire verso l'esterno del locale. La comunicazione del locale
con quello accessibile al pubblico non deve essere immediata;  tra  i
due locali  deve  essere  interposto  un  locale  di  disimpegno,  di
larghezza non inferiore a metri 1,5 con le due porte  sfalsate  l'una
rispetto all'altra; il locale di  disimpegno  deve  risultare  sempre
vuoto da qualsiasi ingombro. 
  Deroghe  ai  criteri  enunciati  potranno  essere   eccezionalmente
ammesse, a giudizio della commissione  tecnica  provinciale,  ove  le
condizioni particolari lo consentano. In tali casi i  limiti  massimi
previsti per il caricamento di cartucce saranno ridotti  in  rapporto
al contesto topografico, alle strutture dei locali ed  alla  relativa
resistenza al fuoco e meccanica, secondo le indicazioni della  stessa
commissione. 
  L'impianto elettrico del  locale  e  ,  quello  delle  attrezzature
meccaniche deve rispondere alle piu' recenti  norme  del  C.E.I.  per
locali e macchine soggetti a polveri facilmente infiammabili. 
  Per il riscaldamento dei locali non, sono ammessi caminetti,  stufe
ed apparecchi in genere a focolare diretto, ma  soltanto  sistemi  di
riscaldamento, eseguiti a regola d'arte,  con  generatori  di  calore
collocati in locale isolato dai locali di  deposito,  in  conformita'
delle vigenti disposizioni. 
  La dotazione di mezzi antincendio del locale sara' stabilita  dalla
commissione tecnica provinciale. 
  Il materiale necessario per  il  confezionamento  del  quantitativo
giornaliero di cartucce consentito deve essere  portato  nel  locale,
mediante prelievo dai locali  di  deposito  prima  dell'inizio  delle
operazioni di caricamento, eccetto  le  polveri,  che  devono  essere
portate nel locale nella quantita'  consentita  per  ogni  operazione
soltanto prima dell'inizio di ciascuna di esse;  alla  fine  di  ogni
operazione le cartucce, prodotte devono essere allontanate dal locale
e  poste  tra  quelle  destinate  alla  vendita  nei  locali  a  cio'
riservati. 
  Le polveri destinate al caricamento e le cartucce  prodotte  devono
essere computate nei quantitativi autorizzati ai sensi del precedente
n. 1 lettere a) e b); delle operazioni relative al  caricamento  deve
essere fatta la prescritta annotazione sul registro delle  operazioni
giornaliere.