IL MINISTRO PER LE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, col quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative e correttive alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il primo comma, lettera d), dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la facolta' di consentire particolari modalita' e termini per le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 qualora il contribuente utilizzi macchine elettrocontabili; Ritenuta l'opportunita' di avvalersi di tale facolta'; Decreta: Art. 1. Le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono.