IL MINISTRO PER LE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, col quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1974, n. 687, recante norme integrative  e  correttive  alla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il primo comma, lettera d),  dell'art.  73  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni e integrazioni, che prevede la facolta'  di  consentire
particolari modalita' e termini per  le  registrazioni  di  cui  agli
articoli 23, 24, 25 e 39 qualora il  contribuente  utilizzi  macchine
elettrocontabili; 
  Ritenuta l'opportunita' di avvalersi di tale facolta'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Le registrazioni di cui agli articoli  23,  24,  25  e  39  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, qualora il contribuente  utilizzi
direttamente macchine elettrocontabili  ovvero  si  avvalga,  per  la
elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti  da  terzi,
possono  essere  eseguite  entro  sessanta  giorni  dalla   data   di
effettuazione delle operazioni, fermo  restando  l'obbligo  di  tener
conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633,  di  tutte  le
operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le  dichiarazioni
si riferiscono.