IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 10 marzo 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 21 dicembre 2012; Dispone: Art. 1 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i comuni indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 il dirigente responsabile del Settore "Sistema Regionale di Protezione Civile" della regione Toscana e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, a cui e' riconosciuto un compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento, puo' avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli enti locali territoriali della regione medesima. 3. Il Commissario delegato predispone, in coerenza con quanto rappresentato dalla regione Toscana nella relazione tecnica predisposta in data 26 novembre 2012, e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli enti locali territoriali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree alluvionate; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli enti locali previa rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.