IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; Visto l'art. 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui e' stabilito che, con ordinanze adottate almeno dieci giorni prima del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attivita' di assistenza a detti cittadini stranieri; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile, con cui disciplinare le modalita' di rientro in regime ordinario, della gestione emergenziale; Vista la nota del 21 dicembre 2012 del soggetto attuatore di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2012; D'intesa con le Regioni; Sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero dell'interno e' individuato quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni. 2. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' individuato quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Prefetti delle province, ove insistono cittadini stranieri accolti ai sensi all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni, sono individuati quali soggetti responsabili a porre in essere le attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza degli stessi e a favorire percorsi di uscita. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 il Direttore della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' individuato quale soggetto responsabile a porre in essere le attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate all'assistenza dei minori stranieri non accompagnati, gia' entrati nel territorio nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011 e successive proroghe. 5. I soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni provvedono, entro il 31 dicembre 2012: a) alla ricognizione ed all'accertamento dei rapporti giuridici pendenti; b) alla chiusura dei rapporti giuridici instaurati con gli enti gestori dei centri di accoglienza, ovvero alla trasmissione alle Prefetture competenti degli atti necessari all'eventuale subentro negli stessi. Le Prefetture competenti provvedono a rinegoziare i rapporti contrattuali assicurando le opportune riduzioni di spesa nell'ambito delle risorse disponibili. Detta rinegoziazione deve utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo SPRAR; c) a comunicare alle Prefetture ed alle Questure territorialmente competenti, ed al Commissario delegato, l'elenco dei soggetti presenti nei centri di accoglienza al 31 dicembre 2012; d) all'esito delle attivita' solutorie di competenza, da espletare entro il 30 giugno 2013, a trasferire le risorse residue al Dipartimento della protezione civile. 6. Il Dipartimento della protezione civile, dopo la chiusura delle contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori, provvede a trasferire al Ministero dell'interno le risorse residue derivanti dalla gestione emergenziale. 7. I soggetti attuatori di cui al comma 5, all'esito dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva delle attivita', corredata della rendicontazione delle spese sostenute, cosi come presentata alle ragionerie territoriali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione garantisce la prosecuzione delle attivita' di ripristino dell'agibilita' del centro di primo soccorso e accoglienza in contrada Imbriacola e di manutenzione straordinaria presso l'ex base Loran di Lampedusa e di cui al progetto PON sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013.