IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui e' stabilito che, con  ordinanze  adottate  almeno  dieci  giorni
prima del 31 dicembre 2012  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede  a
regolare la chiusura dello stato di emergenza  ed  il  rientro  nella
gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi  concernenti  l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire  il  subentro  delle
Amministrazioni  ordinariamente   competenti   nelle   attivita'   di
assistenza a detti cittadini stranieri; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile, con cui  disciplinare  le  modalita'  di  rientro  in  regime
ordinario, della gestione emergenziale; 
  Vista la nota del 21 dicembre 2012 del soggetto  attuatore  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3947  del
16 giugno 2012; 
  D'intesa con le Regioni; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dal 1° gennaio 2013 il  Ministero  dell'interno  e'  individuato
quale amministrazione competente in via  ordinaria  a  coordinare  le
attivita'  gia'  di  competenza  del  Commissario  delegato  di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3933  del
13 aprile 2011 e successive modificazioni. 
  2. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e'  individuato  quale  amministrazione  competente  in  via
ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza  del  Soggetto
attuatore per i minori stranieri non  accompagnati,  fatte  salve  le
competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni. 
  3. A decorrere dalla data di cui  al  comma  1,  i  Prefetti  delle
province,  ove  insistono  cittadini  stranieri  accolti   ai   sensi
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3933  del
13 aprile 2011 e successive  modificazioni,  sono  individuati  quali
soggetti responsabili a porre in essere le attivita'  occorrenti  per
la prosecuzione, in regime  ordinario  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  delle  iniziative  finalizzate  all'accoglienza   degli
stessi e a favorire percorsi di uscita. 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1  il  Direttore  della
Direzione   generale   dell'immigrazione   e   delle   politiche   di
integrazione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
individuato  quale  soggetto  responsabile  a  porre  in  essere   le
attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario,  delle
iniziative  finalizzate  all'assistenza  dei  minori  stranieri   non
accompagnati, gia' entrati nel territorio nazionale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  e
successive proroghe. 
  5. I soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
13 aprile 2011 e successive modificazioni  provvedono,  entro  il  31
dicembre 2012: 
    a) alla ricognizione ed all'accertamento dei  rapporti  giuridici
pendenti; 
    b) alla chiusura dei rapporti giuridici instaurati con  gli  enti
gestori dei centri di  accoglienza,  ovvero  alla  trasmissione  alle
Prefetture competenti degli  atti  necessari  all'eventuale  subentro
negli stessi. Le Prefetture competenti  provvedono  a  rinegoziare  i
rapporti contrattuali assicurando le  opportune  riduzioni  di  spesa
nell'ambito delle  risorse  disponibili.  Detta  rinegoziazione  deve
utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo
SPRAR; 
    c) a comunicare alle Prefetture ed alle Questure territorialmente
competenti,  ed  al  Commissario  delegato,  l'elenco  dei   soggetti
presenti nei centri di accoglienza al 31 dicembre 2012; 
    d)  all'esito  delle  attivita'  solutorie  di   competenza,   da
espletare entro il 30 giugno 2013, a trasferire le risorse residue al
Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il Dipartimento della protezione civile, dopo la chiusura  delle
contabilita' speciali intestate ai  soggetti  attuatori,  provvede  a
trasferire al Ministero dell'interno  le  risorse  residue  derivanti
dalla gestione emergenziale. 
  7. I soggetti attuatori di cui al comma 5, all'esito dell'attivita'
di cui alla presente ordinanza,  trasmettono  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una
relazione conclusiva delle attivita', corredata della rendicontazione
delle  spese  sostenute,  cosi  come   presentata   alle   ragionerie
territoriali competenti per territorio, ai sensi dell'art.  5,  comma
5-bis,  della  legge  24  febbraio  1992,   n.   225   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  8. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'  civili
e  l'immigrazione  garantisce  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ripristino dell'agibilita' del centro di primo soccorso e accoglienza
in contrada Imbriacola e di manutenzione  straordinaria  presso  l'ex
base Loran di Lampedusa e di cui al progetto  PON  sicurezza  per  lo
sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013.