IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 14 marzo 2012, e  successive  integrazioni  di
cui l' ultima in data 30 novembre 2012, con  cui  con  cui  l'Impresa
Verde Bio S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso)  -  Viale  della
Vittoria 14/b, ha richiesto il permesso di commercio parallelo  dalla
Spagna del prodotto JUVINAL 10 EC, ivi registrato al n. 19675 a  nome
dell'Impresa Kenogard S.A., con sede legale in Barcelona (ES); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento JUVINAL 10 EC autorizzato in Italia al n.  12133  a  nome
dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
paragrafo 3, lettera a), b), c), del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Verde Bio S.r.l. ha chiesto di denominare
il prodotto importato con il nome PRIXY 100; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta  del  prodotto  oggetto  di
commercio  parallelo   da   apporre   sulle   confezioni   importate,
all'etichetta del prodotto fitosanitario di  riferimento  autorizzato
in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al 31 gennaio 2014,  all'Impresa  Verde  Bio
S.r.l., con sede in Montebelluna (Treviso), il permesso n.  15659  di
commercio parallelo del prodotto  fitosanitario  denominato  PRIXY100
proveniente dalla Spagna ed  ivi  autorizzato  al  n.  19675  con  la
denominazione Juvinal 10 EC. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da ml 250-500, l 1-5. 
  Il presente decreto verra' notificato, in via  amministrativa  all'
impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello