IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'11  marzo
2011,  n.  108,  recante  il  regolamento  di  riorganizzazione   del
Ministero della salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE.  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  12  aprile  2012  dall'impresa
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,  con  sede  legale  in  Bandra  (W)
Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato
MIDO contenente la sostanza attiva imidacloprid, uguale. al  prodotto
di riferimento  denominato  Imidasect  registrato  al  n.  13394  con
decreto direttoriale in data 23 dicembre 2010, dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Imidasect registrato al n. 13394; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari.  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 22  aprile  2009  di  recepimento
della direttiva imidacloprid relativa all'iscrizione  della  sostanza
attiva  2008/116/CE  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo   n.
194/1995; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva imidacloprid; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai  regolamenti  (UE)  n.  544/2011  e  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  31  luglio  2019,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, al
regolamento (VE) di - attuazione n. 546/2011 della commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro
i termini prescritti da quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2019, l'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale  in
Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, e' autorizzata ad immettere
in  commercio  il  prodotto  fitosanitario  denominato  MIDO  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 50 -  100  -  250  -
500; L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dagli
stabilimenti esteri: 
  Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary; 
    Agrology  papaeconomou  S.A,  Industrial  area  of  Thessaloniki,
Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR); 
    Safapac Ltd., 4 Stapleton  Road,  Orton,  Peterborough,  PE2  6TB
(UK); 
    Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos  Hermanas,
Sevilla, 41700 (SP). 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:  IRCA
Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15404. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello