IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                              di Varese 
 
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 18 aprile  1994,  n.  342,  che  attribuisce  agli  Uffici
provinciali del lavoro e della massima  occupazione,  oggi  Direzioni
territoriali del lavoro, le funzioni  amministrative  in  materia  di
determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
in  precedenza  esercitate  dalle  Commissioni  provinciali  di   cui
all'art. 3 della legge n. 407 del 3 maggio 1955; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione  V  -
25157/70 DOC del 2 febbraio 1995; 
  Vista la circolare del Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997; 
  Considerata la necessita' di aggiornare le tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio, svolte dai facchini liberi o  riuniti  in
organismi associativi, da applicare nella provincia di Varese; 
  Consultate  le  parti  imprenditoriali  e  sindacali,  maggiormente
rappresentative sul territorio, cosi' come indicato  nella  circolare
ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997; 
  Ritenuto di dover procedere all'adeguamento  delle  tariffe  minime
per le operazioni di facchinaggio di cui al  precedente  decreto  del
Direttore provinciale del lavoro  di  Varese  n.  12  adottato  il  9
dicembre 2010, secondo le variazioni dell'indice nazionale ISTAT  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 
  Rilevato che la variazione percentuale dell'indice nazionale  ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del  mese
di settembre 2012 rispetto al medesimo  indice  nazionale  ISTAT  del
mese di settembre 2010 risulta pari al 6,2%; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n.  342,  le  tariffe  minime  per  le
operazioni di facchinaggio nel territorio della provincia di  Varese,
gia' in vigore dal 1°  gennaio  2011,  vengono  incrementate  per  il
biennio 2013-2014 della percentuale del 6,2%,  con  decorrenza  dalla
data del 1° gennaio 2013, risultando cosi' determinate: 
                               Art. 1 
 
                       Prestazioni in economia 
 
  Le  tariffe  in  economia,  come  ad  esempio:  frutta  e  verdura,
materiale da costruzione, laterizi in genere, scarico da aeromobile a
veicolo, carico e scarico bilici  e  containers,  vengono  compensate
fino a otto ore giornaliere alla tariffa oraria di euro 18,05.