IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  "registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre  2005  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre, della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  22  dicembre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 24  del  30
gennaio 2010, con  il  quale  le  "Camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia  e  La  Spezia,
coordinate  dalla  Unioncamere  Liguria"  sono  state  designate   ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
"Basilico Genovese"; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 22 dicembre 2009, data di  emanazione  del  decreto  di
designazione in precedenza citato; 
  Considerato che non e' ancora pervenuta la  segnalazione  da  parte
del Consorzio tutela  DOP  Basilico  Genovese  sulla  conferma  delle
"Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  di
Genova, Savona, Imperia e La Spezia,  coordinate  dalla  Unioncamere"
per l'effettuazione dei  controlli  della  denominazione  di  origine
protetta "Basilico Genovese"; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta  "Basilico
Genovese" anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta   designazione   e   il   rinnovo   della   stessa    oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga della designazione, alle medesime condizioni stabilite con
decreto 22 dicembre 2009, fino all'emanazione del decreto di  rinnovo
della designazione alle "Camere di commercio, industria,  artigianato
ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia  e  La  Spezia,  coordinate
dalla Unioncamere Liguria" oppure all'eventuale  nuovo  organismo  di
controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione delle "Camere di commercio, industria,  artigianato
ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia  e  La  Spezia,  coordinate
dalla Unioncamere Liguria", concessa con decreto 22 dicembre 2009, ad
effettuare i controlli  per  la  denominazione  di  origine  protetta
"Basilico Genovese", registrata con il Regolamento della  Commissione
(CE)  n.  1623/2005  del  4   ottobre   2005,   e'   prorogata   fino
all'emanazione del decreto di  rinnovo  della  designazione  all'Ente
camerale  stesso  oppure  all'eventuale   autorizzazione   di   altra
struttura di controllo.