IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
indicazione geografica dei prodotti  agricoli  ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che consente allo Stato membro di accordare,  a  titolo  transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa  per  la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; 
  Visto l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo  alla
procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP  e  IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista la domanda  presentata  dal  Consorzio  di  promozione  della
Piadina Romagnola CO.P.ROM., con sede in Rimini, Via  Marecchiese  n.
22, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione  "Piadina
Romagnola/Piada  Romagnola",  ai  sensi  dell'art.   5   del   citato
regolamento 510/2006; 
  Vista la nota protocollo n. 5580 del 7 dicembre 2012 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento  comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la  quale  il  Consorzio  di  promozione  della
Piadina Romagnola  CO.P.ROM.,  ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del  predetto
Regolamento  (CE)  510/2006,  espressamente   esonerando   lo   Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e   futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della  citata  istanza
di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  5,  comma  6,  del
citato Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  "Piadina
Romagnola/Piada Romagnola", in  attesa  che  l'organismo  comunitario
decida sulla domanda di riconoscimento della  indicazione  geografica
protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal  Consorzio   di
promozione della Piadina Romagnola CO.P.ROM., assicuri la  protezione
a titolo  transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione
"Piadina  Romagnola/Piada  Romagnola",  secondo  il  disciplinare  di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6,  del  predetto  Regolamento
(CE)  n.  510/2006,  alla  denominazione   "Piadina   Romagnola/Piada
Romagnola".