IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante «Sospensione, ai sensi  dell'art.  9,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012»; 
  Visto in particolare l'art. 1 del suddetto decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, concernente «Ambito di applicazione e coordinamento  dei
presidenti delle regioni», il quale tra l'altro prevede che: 
  «Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli
interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e  la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  interessate  dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali  e'  stato
adottato il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  1°
giugno 2012 di  differimento  dei  termini  per  l'adempimento  degli
obblighi  tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 130 del  6  giugno  2012,  nonche'  di  quelli
ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'art.
9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (comma 1); 
  «Ai  fini  del  presente  decreto  i   presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  commissari
delegati.» (comma 2); 
  «Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali  coordinano
le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del
20 e 29  maggio  2012  nelle  regioni  di  rispettiva  competenza,  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per  l'intera
durata dello stato  di  emergenza,  operando  con  i  poteri  di  cui
all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  con  le
deroghe  alle  disposizioni  vigenti  stabilite  con   delibera   del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'art. 5,  comma
1, della citata legge.» (comma 4); 
  «I presidenti delle regioni possono avvalersi  per  gli  interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti  delle  province  interessati
dal  sisma,   adottando   idonee   modalita'   di   coordinamento   e
programmazione degli interventi stessi.» (comma 5); 
  Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto-legge 6 giugno  2012,
n.  74,  concernente  «Fondo  per   la   ricostruzione   delle   aree
terremotate», il quale tra  l'altro  prevede  che,  su  proposta  dei
presidenti delle regioni di cui all'art. 1,  comma  2,  dello  stesso
decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  »sono
determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita',
la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti  delle
risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto e'  basata  su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la  quantita'
dei danni subiti e asseverati delle singole regioni»; 
  Visto l'art. 3 del suddetto decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
concernente «Ricostruzione e riparazione delle abitazioni  private  e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle  imprese;
disposizioni di semplificazione procedimentale», il quale tra l'altro
prevede che «Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal
sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'art. 1,  i
presidenti delle regioni di cui al comma  2  del  medesimo  articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma  2,  sulla  base  dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi  nel  limite  delle
risorse allo scopo finalizzate a valere  sulle  disponibilita'  delle
contabilita' speciali di cui all'art. 2, fatte salve le  peculiarita'
regionali.  I  contributi  sono  concessi,  al  netto  di   eventuali
risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di
cui all'art. 1, commi 4 e 5. In particolare, puo' essere disposta: a)
la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino  o  la
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo
e per servizi pubblici e privati e  delle  infrastrutture,  dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti  o  danneggiati,  in
relazione al danno effettivamente subito»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio  2012,  recante  «Attuazione  dell'art.  2,   comma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  "Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012".»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare  l'art.  3-bis,  concernente
«Credito  di  imposta  e  finanziamenti  bancari  agevolati  per   la
ricostruzione», il quale tra l'altro prevede che: 
  «I  contributi  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti  dai  presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  sono  alternativamente  concessi,  su  apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato. A tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito  operanti  nei  territori  di  cui  all'art.  1  del   citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
danneggiati  dagli  eventi  sismici.   Con   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.
196.» (comma 1); 
  «In caso di accesso  ai  finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato.» (comma 2); 
  «Il soggetto che eroga  il  finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero  e  l'importo  delle  singole  rate.»
(comma 3); 
  «I finanziamenti agevolati,  di  durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da  quelle  indicate  nel  presente  articolo.»
(comma 4); 
  «Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia  e
delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,  Lombardia
e Veneto sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  attuativi  del
presente  articolo,  anche  al  fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in coerenza  con  il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.  2,
comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto  protocollo  di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni  attuative  di  competenza,
anche al fine di assicurare il rispetto del limite di  6.000  milioni
di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
comma 6.» (comma 5); 
  «Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'  autorizzata  la
spesa massima di 450 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2013.»
(comma 6); 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e i presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 ai sensi del citato  art.
3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri
e modalita' di attuazione del credito di imposta e dei  finanziamenti
bancari agevolati per la ricostruzione nei  territori  colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012; 
  Visto  il  decreto-legge  10  ottobre   2012,   n.   174,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, l'art. 11, comma
1, lettera b), il quale prevede che »le  disposizioni  di  attuazione
del credito d'imposta e dei finanziamenti bancari  agevolati  per  la
ricostruzione di cui all'art. 3-bis, comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, sono quelle di cui al Protocollo d'intesa tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in  data  4  ottobre
2012. I presidenti delle  predette  regioni  assicurano  in  sede  di
attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato
allo scopo a legislazione vigente.»; 
  Dovendosi provvedere alla concessione della garanzia dello Stato di
cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
nonche'  alla  definizione  dei  criteri   e   delle   modalita'   di
operativita' della stessa garanzia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art.  3-bis,  comma  1,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all'esercizio  del
credito operanti nei territori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  sono  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato. 
  2. La garanzia dello Stato  e'  incondizionata,  irrevocabile  e  a
prima richiesta. 
  3. La garanzia dello  Stato  e'  concessa  alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. e resta in vigore fino al termine di ricezione  delle
istanze di cui al comma 1 del successivo art. 2. 
  4. La  garanzia  dello  Stato  opera  automaticamente  in  caso  di
inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e
assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e  interessi,
relative ai finanziamenti stipulati in conformita' a quanto  previsto
dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
cui condizioni finanziarie devono tener conto  della  garanzia  dello
Stato. 
  5. A seguito dell'intervento della  garanzia  di  cui  al  presente
articolo, lo  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  del  creditore  nei
confronti del debitore.