IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva  2005/53/CE  della  Commissione  del  16  settembre   2005,
relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la
sostanza attiva tiofanato di metile; 
  Visto l'articolo 2, comma 4,  del  citato  decreto  ministeriale  7
marzo 2006 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto  2008
di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  per  ciascun  prodotto
contenente esclusivamente la sostanza attiva tiofanato di metile o in
combinazione con sostanze attive gia' inserite  nell'allegato  I  del
citato decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto  altresi'  l'articolo  2,  comma  6,   del   citato   decreto
ministeriale  7  marzo  2006  secondo  il  quale  le   autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la
sostanza attiva tiofanato di metile non aventi  i  requisiti  di  cui
all'articolo  2,  comma  4  del   medesimo   decreto   si   intendono
automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2008; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato articolo  2,  comma  4,  del
decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e  nelle  forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  tiofanato  di
metile, revocati ai sensi dell'articolo 2,  comma  6,  in  quanto  le
imprese titolari di  tali  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il
previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III  del
citato decreto legislativo 1995/194; 
  Considerato che l'articolo 4, comma 3, del citato decreto  7  marzo
2006  fissa  al  31  agosto  2009  la  scadenza  per  la  vendita   e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del medesimo
decreto; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194,
relativo alle sanzioni previste per chi immette in  commercio  e  per
chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati  e  le  successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
tiofanato di metile la cui autorizzazione all'immissione in commercio
e' stata automaticamente revocata a far data dal  1°  settembre  2008
conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, commi  4  e  6,  del
decreto ministeriale 7 marzo 2006. 
  I titolari delle autorizzazioni di  prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i
rivenditori e gli utilizzatori  dei  prodotti  fitosanitari  medesimi
dell'avvenuta revoca. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello