IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999,
n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi
di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di  tutela  e  di
salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita'  di
attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e
nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto 21 dicembre 2010 che disciplina la  procedura  per
il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di  tutela  di
cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto  6  novembre  2012  che  modifica  il  decreto  21
dicembre 2010 ed,  in  particolare,  l'art.  5  che  prevede  che  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  istituisca
con decreto l'albo nazionale degli agenti vigilatori e  degli  agenti
vigilatori di pubblica sicurezza; 
  Considerato che le procedure per  il  riconoscimento  degli  agenti
vigilatori dei consorzi di tutela  nonche'  per  l'attribuzione  agli
stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono  attivate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto opportuno predisporre il decreto ministeriale previsto dal
decreto 6  novembre  2012  al  fine  di  definire  le  modalita'  per
l'iscrizione, la cancellazione e la  sospensione  dal  suddetto  Albo
nazionale degli agenti  vigilatori  e  degli  agenti  vigilatori  con
qualifica di pubblica sicurezza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori  con
              qualifica di agenti di pubblica sicurezza 
 
  1.  L'Albo  nazionale  degli  agenti  vigilatori  e  degli   agenti
vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica  sicurezza,
di   seguito   albo,   e'   diviso   in   due   sezioni,   denominate
rispettivamente: 
    a) Sezione A - Agenti vigilatori; 
    b) Sezione B - Agenti  vigilatori  con  qualifica  di  agenti  di
pubblica sicurezza; 
  2. Ciascuna sezione deve contenere, per ogni iscritto: il  cognome,
il nome, la data ed il luogo di nascita, il numero della  tessera  di
riconoscimento, la data di rilascio  e  la  data  di  scadenza  della
stessa, il consorzio di tutela presso il quale svolge l'attivita'  di
vigilanza, eventuali altri consorzi  convenzionati  con  il  suddetto
consorzio di tutela e relative convenzioni stipulate, i prodotti  sui
quali svolge l'attivita' di vigilanza. 
  3. La Sezione B deve contenere, oltre a quanto  indicato  al  punto
2), l'indicazione, per ogni  iscritto  del  decreto  di  attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza emanato  dall'Ufficio
territoriale del Governo competente. 
  4. L'albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione. 
  5. L'albo e' aggiornato dalla direzione generale per la  promozione
della qualita' agroalimentare - Divisione PQA III, ed  e'  pubblicato
sul seguente sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (http://www.politicheagricole.it/) nella sezione Qualita' e
sicurezza.