IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  novembre  2011
di nomina del Prof. Renato Balduzzi a Ministro della salute; 
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  recante
"Istituzione del Servizio sanitario nazionale",  che  attribuisce  al
Ministro della sanita'  (ora  della  salute)  il  potere  di  emanare
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che  assegna  allo  Stato  la   competenza   ad   emanare   ordinanze
contingibili e urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene
pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo  20  dicembre
2007, n. 261, e  successive  modificazioni,  recante  "Revisione  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione  della
direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di  sicurezza
per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e  la
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.  219,
e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  aprile  2012,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  147  del  26  giugno  2012,
recante "Disposizioni sull'importazione ed  esportazione  del  sangue
umano e dei suoi  prodotti",  e  in  particolare  l'articolo  5,  che
disciplina l'importazione dei  prodotti  del  sangue  destinati  alla
produzione di medicinali da commercializzare esclusivamente in  Paesi
terzi, consentendola solo previo rilascio di specifica autorizzazione
da parte dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'articolo 1, comma 136, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di  stabilita'  2013)",  che  modifica
l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007,  n.
261, aggiungendo al penultimo periodo del predetto articolo  dopo  le
parole "di Paesi terzi" le parole seguenti: "salvo che  detti  centri
risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o  del  Canada  e
siano approvati dalla competente autorita' statunitense. In tal  caso
non  e'  richiesta  alcuna   preventiva   autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto  ministeriale  del  12  aprile  2012  del
Ministro della salute, ma una formale notifica a firma della  persona
qualificata  del  produttore,  corredata  da  copia   della   vigente
autorizzazione rilasciata dal centro"; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  21  dicembre
2012 con la quale, tra l'altro, in riferimento alla  citata  modifica
normativa, si evidenzia che: 
    "...si e' creato un maggiore pericolo  per  la  salute  pubblica,
potendo  in  tal  modo  procedere  immediatamente  dopo  la  notifica
all'importazione del sangue e dei prodotti emoderivati...?; 
    ?...tra l'altro gli USA utilizzano standard diversi da quelli  EU
e possono consentire l'uso di standard diversi da quelli interni  nei
casi di prodotti per  esclusiva  esportazione  e  all'art.  11  dello
stesso D.Lgs. n.261/2007  (recepimento  dell'art.14  della  Direttiva
2001/83/CE) sono presenti precise  indicazioni  sulla  necessita'  di
garantire tracciabilita' dei prodotti emoderivati importati da  Paesi
terzi; con l'applicazione delle modifiche proposte all'art.  26  tali
garanzie sarebbero praticamente inapplicabili e porrebbero i principi
degli art.11 e 26 in contrasto tra  loro  senza  nessuna  motivazione
...?; 
  Considerato che la disposizione recata dal citato articolo 1, comma
136, puo' essere attuata solo attraverso una modifica e  integrazione
del decreto emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1,  della  legge
21 ottobre 2005, n. 219,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di
dettare una specifica disciplina per l'importazione del plasma e  dei
relativi intermedi provenienti dai centri di  raccolta  e  produzione
allocati sul territorio degli Stati Uniti e del Canada  ammessi  alla
lavorazione  per  la  produzione   di   medicinali   emoderivati   da
commercializzare al di fuori dell'Unione europea,  in  modo  tale  da
consentire, comunque,  anche  per  il  plasma  proveniente  da  detti
centri, la verifica della rispondenza  ai  requisiti  previsti  dalla
vigente farmacopea europea e dalle direttive europee applicabili; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere ad una modifica e integrazione
del  decreto  del  Ministro  della  salute  12  aprile  2012,  previa
acquisizione dei pareri dell'Agenzia italiana del farmaco, del Centro
nazionale sangue, dell'Istituto superiore di sanita', della  Consulta
tecnica permanente per il servizio trasfusionale e  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ritenuto inoltre che in attesa della citata necessaria  modifica  e
integrazione del decreto del Ministro della salute  12  aprile  2012,
ricorrendo i presupposti per adottare urgenti misure di tutela  della
salute pubblica, sia  necessario  regolamentare  in  via  transitoria
l'importazione del plasma e dei relativi  intermedi  provenienti  dai
centri di raccolta e produzione allocati sul territorio  degli  Stati
Uniti e del Canada, in condizioni di sicurezza  e  di  tracciabilita'
dei prodotti in questione; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita'  reso  nella
seduta del 3 gennaio 2013; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle more dell'adozione del decreto di modifica e  integrazione
del decreto del Ministro della  salute  12  aprile  2012  di  cui  in
premessa, in attuazione dell'articolo 1, comma 136,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, per l'importazione  dei  prodotti  del  sangue
destinati  alla  produzione   di   medicinali   da   commercializzare
esclusivamente in Paesi terzi continua ad  applicarsi  la  disciplina
recata dall'articolo 5 del predetto decreto del 12 aprile 2012, anche
per l'importazione del plasma e dei  relativi  intermedi  provenienti
dai centri di raccolta e produzione  allocati  sul  territorio  degli
Stati Uniti e del Canada. 
  2. L'Agenzia italiana del farmaco assicura l'osservanza  di  quanto
stabilito dal comma 1.