IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati, modificato da ultimo  con
il regolamento (UE) di esecuzione n. 755/2012, della Commissione  del
16 agosto 2012; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'art  4,  che  consente  di
adottare,  con  decreto,  provvedimenti  amministrativi  direttamente
conseguenti a norme comunitarie di settore; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  2008,   n.   3417,
modificato con decreto ministeriale 3 agosto 2011, n.  5460,  con  il
quale e' stata adottata la Strategia Nazionale per  il  2009/2013  in
materia   di   programmi   operativi    sostenibili    sul    mercato
ortofrutticolo, comprensiva della Disciplina nazionale ambientale; 
  Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012,  n.  4672,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  239  del  12
ottobre 2012,  con  il  quale  sono  state  fissate  le  disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi ed  abrogato  il  decreto
ministeriale 3 agosto 2011, n. 5463; 
  Considerato che il citato regolamento (UE) n.  755/2012  stabilisce
che le azioni ambientali connesse alla gestione degli imballaggi  non
sono  piu'  finanziabili  e  che  quelle  comprese  in  un  programma
operativo gia' approvato possono essere  considerate  ammissibili  al
sostegno fino alla fine del programma  operativo,  a  condizione  che
rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in vigore
del regolamento medesimo; 
  Vista la nota Ares (2012) 911813 del 26 luglio 2012, con  la  quale
la  Commissione  europea,  a  seguito  dei  risultati   dell'indagine
FV/2010/01/IT e della valutazione degli elementi acquisiti da  ultimo
nella riunione bilaterale del 21 giugno 2012, ha espresso  il  parere
che  la  procedura  nazionale  utilizzata  per   la   quantificazione
dell'aiuto comunitario sulle  azioni  connesse  alla  gestione  degli
imballaggi  "non  e'  conforme  rendendo  la   corrispondente   spesa
inammissibile al sostegno dell'U.E.";  
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  adottare   i   necessari
provvedimenti a salvaguardia del bilancio dello  Stato  da  eventuali
correzioni finanziarie che dovessero intervenire  in  relazione  agli
interventi per la gestione ecologica degli  imballaggi  previsti  nei
programmi operativi gia' approvati, che potrebbero essere  realizzati
successivamente al 1° gennaio 2013; 
  Ritenuto necessario prevedere la modifica in corso  di  istruttoria
dei programmi operativi gia' presentati  con  inclusi  interventi  di
gestione ecologica degli imballaggi  e,  conseguentemente,  concedere
alle Regioni e alle  Province  autonome  una  dilazione  dei  termini
previsti dal  decreto  ministeriale  9  agosto  2012,  n.  4672,  per
l'approvazione dei programmi  operativi  presentati  ai  sensi  degli
articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 543/2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Strategia  nazionale  2009/2013  in  materia  di  programmi
operativi e la Disciplina ambientale nazionale adottate  con  decreto
ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, come modificato dal  decreto
ministeriale 3 agosto 2011, n. 5460, a decorrere dal 1° gennaio  2013
sono cosi' modificate: 
    a) nella Strategia Nazionale  2009/2013,  al  sottocapitolo  3.2,
misura 3.2.7 Azioni ambientali, la frase "In ogni caso le  spese  per
la gestione ecologica degli imballaggi, non potranno superare il  20%
dell'intera spesa del programma operativo" e' soppressa; 
    b) nella Disciplina Ambientale, l'azione 4.2  Gestione  ecologica
degli imballaggi e' soppressa. 
  2. Nell'allegato al decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 4672, il
testo del capitolo 37.4 e' sostituito dal testo seguente: 
    "gestione  ecologica  dei  rifiuti  (rif.  azione  n.   4   della
disciplina ambientale); 
gestione dei rifiuti inorganici non pericolosi. 
  Questo impegno e' relativo al maggiore costo sostenuto dall'azienda
agricola e dall'OP per le operazioni connesse al recupero, pulizia  e
trasporto verso la stazione di riutilizzo e/o riciclo. 
Gestione dei rifiuti organici. 
  L'intervento comporta la realizzazione  di  un  ciclo  completo  di
gestione dei residui organici e/o degli  scarti  organici  attraverso
una propria stazione di  compostaggio,  fino  all'utilizzo  e/o  alla
cessione/vendita  del  compost  ottenuto   o   la   compartecipazione
operativa ad uno o piu' centri di compostaggio". 
  3.  Le  modifiche  dei  programmi  operativi  presentate  ai  sensi
dell'art. 65 del regolamento (UE) n. 543/2011, sono adeguate a quanto
previsto dai commi 1 e 2.