IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 dicembre 2006, con il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al  31
dicembre 2007, lo stato di emergenza  in  relazione  alla  situazione
determinatasi  a  causa  della  criticita'  del  sistema  portuale  e
dell'approvvigionamento   idrico   nel   territorio   dell'isola   di
Pantelleria in provincia di Trapani; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589
del 15 maggio 2007 e da successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, con cui il Prefetto di  Trapani -
Commissario delegato, e' stato autorizzato  a  proseguire  in  regime
ordinario fino al 30 aprile 2012; 
  Ravvista  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  del  15  maggio   2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato del 26 gennaio, del 7 e  del
18 giugno, del 21 settembre e dell'8 novembre 2012; 
  Viste le note della Regione Siciliana del 27 febbraio, del 7  e  13
giugno e del 23 luglio 2012; 
  Vista  la  nota  del  29  novembre   2012   del   Ministero   delle
Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale edilizia  statale
ed interventi speciali; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Siciliana  ed  il  Comune  di   Pantelleria   sono
individuati quali Amministrazioni competenti al  coordinamento  delle
attivita'  necessarie   al   proseguimento   degli   interventi   per
fronteggiare la situazione di criticita' rispettivamente nel  settore
portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico. 
  2. Per i fini di cui al  comma  1  il  Prefetto  di  Trapani,  gia'
Commissario  delegato,  e'  individuato  quale   responsabile   delle
iniziative  finalizzate  al   definitivo   subentro   della   Regione
Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile e del Comune
di  Pantelleria  nel  coordinamento  degli  interventi  integralmente
finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei  piani  delle  attivita'
gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza  provvedendo,   contestualmente,   alla   ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini del definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  agli
Assessorati competenti  della  regione  Siciliana  ed  al  comune  di
Pantelleria. Il Prefetto di Trapani  Commissario  delegato  ai  sensi
delle Ordinanze richiamate in premessa, provvede entro  dieci  giorni
dall'adozione del provvedimento ricognitivo di cui al presente comma,
a trasferire  alla  Regione  Siciliana-Dipartimento  regionale  della
protezione civile, con riferimento al settore portuale, ed al  Comune
di Pantelleria con  riferimento  al  settore  dell'approvvigionamento
idrico, tutta la documentazione amministrativa e  contabile  inerente
alla gestione commissariale nonche' i beni ed i materiali  acquistati
per lo svolgimento delle relative attivita'. Il Prefetto  di  Trapani
e' altresi' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora  in  corso  con  relativo   quadro   economico.   La   Regione
Siciliana-Dipartimento regionale della protezione civile ed il Comune
di Pantelleria sono  autorizzati  a  porre  in  essere  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. 
  3. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, la Regione Siciliana-Dipartimento  regionale
della  protezione  civile  provvede,  fino  al  completamento   degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse, nel  limite
di euro 3.152.466,38 disponibili sulla contabilita'  speciale  aperta
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3589/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata
al Direttore generale del medesimo  Dipartimento  regionale  per  sei
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza
nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana.  Alla  predetta
contabilita' speciale sono, altresi',  imputati  gli  oneri  relativi
alle spese del  personale  impiegato  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, da sostenere entro il 30 aprile 2013, quantificate
in euro 28.596,79. 
  4.  Ai  fini  del  completamento  degli  interventi   relativi   al
potenziamento  della  rete  idrica  del  comune  di  Pantelleria,  il
Direttore di cui al comma 3 provvede a trasferire la  somma  di  euro
924.904,20,  presente  nella  contabilita'   speciale   al   medesimo
intestata,  al  predetto  Comune,  a  fronte  di   un   finanziamento
complessivo di euro 5.877.172,42 gia' assentito dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e di  cui  alla  convenzione  n.  1356
dell'11  febbraio  2009  per  il  potenziamento  della  rete   idrica
comunale. Le eventuali  economie  realizzatesi  sono  trasferite  dal
Comune di Pantelleria al predetto Dicastero. 
  5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
3, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
generale del Dipartimento  regionale  della  protezione  civile  puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
5 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Siciliana ovvero, ove si  tratti  di  altra  amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  7. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  8. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  3  e  6
del presente articolo, le eventuali somme  residue  sono  versate  al
Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di  quelle  derivanti  da
fondi di diversa provenienza, che vengono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  9. Il Direttore generale di  cui  al  comma  3  ed  il  Sindaco  di
Pantelleria  all'esito  della  attivita'  di  rispettiva   competenza
trasmettono al Dipartimento della  protezione  civile  una  relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere  per  il  supermento
del contesto critico in rassegna. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli