IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre  2007  e  successive  modificazioni,  recante  organizzazione
comune dei  mercati  agricoli  e  disposizioni  per  taluni  prodotti
agricoli e in  particolare  l'art.  72,  paragrafo  2,  che,  per  la
gestione delle quote nel settore del latte, lascia allo Stato  Membro
la facolta' di decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata
e' riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale; 
  Vista la comunicazione della Commissione al  Consiglio  COM  (2009)
del 22 luglio 2009, concernente la situazione di  crisi  del  mercato
lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la  necessita'
di adottare misure per alleviare la situazione ed  evitare  ulteriori
cadute del prezzo di mercato del latte nonche' sostenere il  processo
di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido  del  settore
in vista dell'estinzione del regime delle quote latte  al  1°  aprile
2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 261, del 14 marzo 2012,  che  modifica
il regolamento  CE  n.  1234/2007  per  quanto  riguarda  i  rapporti
contrattuali nel settore del latte e dei prodotti  lattiero  caseari,
con particolare riguardo ai consideranda  1  e  2  che  esplicano  la
finalita'  di  rafforzare  la  competitivita'  del   settore   e   di
contrastare la caduta della  domanda,  che  ha  determinato  riflessi
negativi sui produttori di latte nell'ambito dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990); 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2010  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 21  settembre
2010), recante l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72,
paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio
che, al comma 2 dell'art. 1, prevede le modalita'  per  disporre,  in
ragione della situazione del mercato  del  latte,  la  proroga  della
citata inapplicabilita'; 
  Visto il decreto ministeriale  10  agosto  2011  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249  del  25  ottobre
2011) con il quale sono state prorogate le misure di cui all'art.  1,
comma 1, del decreto ministeriale  4  agosto  2010  per  la  campagna
2011/2012; 
  Considerato che, per favorire una graduale uscita dal regime  delle
quote latte e  tenuto  conto  dell'incertezza  degli  sviluppi  della
situazione di mercato del  settore  lattiero-caseario,  e'  opportuno
disporre che i produttori possano mantenere il loro  quantitativo  di
riferimento individuale, anche nel caso in  cui  non  raggiungono  il
prescritto livello produttivo di almeno  l'85%  della  propria  quota
individuale di riferimento; 
  Considerato altresi' che la situazione di mercato e' caratterizzata
dalla diminuzione  dei  prezzi  di  taluni  prodotti  particolarmente
rappresentativi per il settore lattiero caseario nazionale; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di prorogare le  misure  di  cui
all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2010 anche per
la campagna 2012/2013, precisando che, in adesione al parere espresso
dal Comitato  tecnico  permanente  di  coordinamento  in  materia  di
agricoltura, la deroga al regime ordinario non si applica ai soggetti
che abbiano usufruito di tali misure nelle precedenti due campagne; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  4  agosto
2010,  citato  in  premessa,  sono  prorogate  per  il   periodo   di
commercializzazione 2012/2013. 
  2. La proroga delle misure indicate al comma 1 non  si  applica  ai
soggetti che ne abbiano usufruito nelle precedenti due campagne. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  Conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 novembre 2012 
 
                                                 Il Ministro: Catania 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  13,  foglio  n.
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