IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi» e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/16/UE della Commissione del 10 maggio 2012,
che  ha   iscritto   l'acido   cloridrico   come   principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del acido cloridrico, per  il
tipo di prodotto 2, «Disinfettanti per aree private e aree  sanitarie
pubbliche ed altri biocidi», e' il 1° maggio 2014 e che  pertanto,  a
decorrere da tale data, l'immissione sul  mercato  dei  disinfettanti
per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi,  aventi
come unica  sostanza  attiva  l'acido  cloridrico,  per  il  tipo  di
prodotto 2, e' subordinata al rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/16/UE, e'
possibile che  prodotti  contenenti  l'acido  cloridrico  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/16/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per disinfettanti per aree private  e  aree  sanitarie
pubbliche ed altri biocidi gia'  presenti  sul  mercato  aventi  come
unica sostanza attiva l'acido cloridrico e' il 30 aprile 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro  il  30  aprile  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei disinfettanti per aree private e aree
sanitarie pubbliche ed altri biocidi  contenenti  l'acido  cloridrico
gia'  presenti  sul  mercato  come  prodotti  di  libera  vendita   o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 30 aprile 2014; 
  Considerato che dopo il 30 aprile  2016  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva l'acido cloridrico rientranti  nella  categoria
dei disinfettanti per aree private  e  aree  sanitarie  pubbliche  ed
altri biocidi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei «Disinfettanti per aree private e  aree
sanitarie pubbliche ed altri biocidi» e  che  contengono  come  unica
sostanza attiva l'acido cloridrico non  possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 30 aprile  2016  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici  contenenti  l'acido  cloridrico  impiegati
come disinfettanti per aree private e  aree  sanitarie  pubbliche  ed
altri biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/16/UE della Commissione del
10 maggio 2012, l'acido cloridrico e' qualificato sostanza biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui  la  direttiva  2012/16/UE  ha  iscritto  la  sostanza  acido
cloridrico nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal 1° maggio 2014, l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti
al tipo di prodotto 2 disinfettanti per aree private e aree sanitarie
pubbliche ed altri  biocidi,  di  cui  all'allegato  IV  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, contenenti il principio  attivo
acido cloridrico  come  unica  sostanza  attiva,  e'  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo.